COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°195/A POL. LIBERTAS MARSALA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per sette gare dei calciatori Cristian Culicchia, Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo, Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo – gara Campionato 2° Categoria gir. “A” Gibellina/Libertas Marsala del 06/04/2014 – C.U. N° 468 del 09/04/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°195/A POL. LIBERTAS MARSALA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per sette gare dei calciatori Cristian Culicchia, Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo, Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo - gara Campionato 2° Categoria gir. “A” Gibellina/Libertas Marsala del 06/04/2014 – C.U. N° 468 del 09/04/2014 Con appello ritualmente proposto la Pol. Libertas Marsala impugna le decisioni in epigrafe ritenendole, in buona sintesi, sproporzionate al reale accadimento dei fatti e ne chiede, conseguentemente, la revoca o quanto meno una loro riduzione in termini più equi. Alla odierna udienza dibattimentale, nessuno è comparso per la appellante, seppure ritualmente convocata su espressa richiesta formulata in ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S., il referto di gara fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, così come fa piena prova il rapporto del commissario di campo, se designato, in ordine ai comportamenti dei tesserati che non siano stati rilevati dal direttore di gara. Dalla lettura dei predetti atti ufficiali si rileva che il calciatore Cristian Culicchia é stato espulso subito dopo essere stato ammonito per proteste, per avere commesso un fallo in danno di un avversario. Dopo la notifica dell’espulsione il predetto calciatore assumeva un comportamento irriguardoso non solo nei confronti del direttore di gara ma anche nei confronti del commissario di campo. Una volta terminata la gara il Culicchia reiterava il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Sempre al termine della gara, il commissario di campo riferisce che i calciatori Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo (69), Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo circondavano il direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo ed ingiurioso accusandolo di essere stato la causa della mancata promozione della loro squadra in 1° Categoria. Per ciò che attiene il pubblico, sia l’arbitro che il commissario di campo riferiscono che alcuni sostenitori della Pol. Libertas Marsala si introducevano nello spiazzo antistante lo spogliatoio ed uno di detti sostenitori colpiva l’arbitro con uno leggero schiaffo che comunque non provocava alcun danno fisico. Per quanto sopra va innanzitutto confermata la sanzione di € 200,00 comminata dal Giudice Sportivo a titolo oggettivo alla Pol. Libertas Marsala, apparendo la stessa congrua in relazione ai comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, a nulla rilevando che si trattasse di gara in campo avverso. Di contro, per ciò che attiene alle sanzioni a carico dei calciatori, le stesse devono essere rideterminate in termini più equi in relazione a quanto da loro effettivamente posto in essere, così come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Culicchia Cristian ed in quattro gare le squalifiche a carico dei calciatori Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo (69), Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo, rigettando nel resto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it