COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 198/A A.S.D. CANALICCHIO CATANIA (CT) avverso squalifiche calciatori Pandetta Giacomo (sette gare) e Sorgi Luca, Sperlinga Luca, Tranchina Luca (tutti sei gare) – gara 2^ categoria gir. “G” Città di Pedara/Canalicchio Catania del 22/03/2013 – C.U. 441 LND del 26/03/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 198/A A.S.D. CANALICCHIO CATANIA (CT) avverso squalifiche calciatori Pandetta Giacomo (sette gare) e Sorgi Luca, Sperlinga Luca, Tranchina Luca (tutti sei gare) - gara 2^ categoria gir. “G” Città di Pedara/Canalicchio Catania del 22/03/2013 - C.U. 441 LND del 26/03/2014 Avverso i provvedimenti a margine riportati, ha presentato appello la società A.S.D. Canalicchio Catania che, tuttavia non si è presentata alla udienza dibattimentale del 22/04/2014, seppure ritualmente convocata su richiesta esplicitata in ricorso, adducendo impossibilità ad intervenire per motivi di salute del presidente della società. La Commissione Disciplinare Territoriale tuttavia rileva che l’appello di che trattasi è stato proposto fuori dai termini procedurali abbreviati stabiliti con C.U. 250 L.N.D. del 17/12/2013, successivamente riportato in tutti i comunicati ufficiali regionali. In ragione di quanto sopra il gravame in questione sarebbe dovuto pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare. Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 441 LND del 26/03/2014, ne consegue che l’appello doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 28/03/2014. In realtà, come da documento in atti, esso è stato inoltrato solo in data 14/04/2014 mediante invio a mezzo raccomandata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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