COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del Calciatore Mugnai Tommaso, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S.; – della Società P.S.B. Pistoia A.S.D. in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4 del medesimo Codice di giustizia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del Calciatore Mugnai Tommaso, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S.; - della Società P.S.B. Pistoia A.S.D. in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4 del medesimo Codice di giustizia. Il comportamento tenuto nei confronti dell’Arbitro dal Calciatore Tommaso Mugnai, capitano della squadra della Società P.S.B. Pistoia A.S.D., alcuni giorni dopo la gara sostenuta in data 12.10.2013 contro la Società Porcari, era oggetto di segnalazione alla Procura Federale da parte del Presidente del C. R. Toscana per i provvedimenti di competenza. Secondo quanto comunicato e documentato dalla Sezione A.I.A. di appartenenza del D.G. alla Delegazione Provinciale di Pistoia, il Calciatore - espulso nel corso della gara dopo aver in precedenza subito un’ammonizione - ha postato, in data 24 ottobre 2013, sulla bacheca Face-book dell’Arbitro alcune frasi dal carattere offensivo, oltre che volgari, in riferimento specifico a quanto accaduto nella gara sopra indicata. L’Ufficio Inquirente, accertata la fondatezza del fatto, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe, la cui discussione è stata fissata da questa Commissione per la data odierna. Sono presenti: - il calciatore Mugnai Tommaso che, in quanto minore, è rappresentato ed assistito dai genitori esercenti la potestà, Signori Tommaso Mugnai e Franca Petrini; - la Società P.S.B. Pistoia in persona del Signor Maurizio Pallini, delegato dal Presidente della Società. E’ pervenuta alla Commissione lettera - della quale viene edotta in questa sede la Procura Federale, rappresentata dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto,- con la quale i genitori del Calciatore, dichiarandosi costernati per l’accaduto, chiedono venga concessa al ragazzo la possibilità di chiedere scusa personalmente al D.G., richiesta che la Giudicante afferma di non potere esaudire rientrando essa nell’ambito di competenza di altre Istituzioni federali.. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: - al Calciatore Mugnai Tommaso, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara, determinata sulla sanzione base di 6 (sei) giornate; - alla Società P.S.B. Pistoia A.S.D. in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni come sopra determinate, DISPONE la chiusura del dibattimento.
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