COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del Calciatore Di Lorenzo Dario, – del Dirigente Romboli Mirco, entrambi tesserati per la Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, posto in relazione all’art 10, c. 2, del C.G.S. – della Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. a titolo della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. derivante da quanto ascritto ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti:
- del Calciatore Di Lorenzo Dario,
- del Dirigente Romboli Mirco,
entrambi tesserati per la Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, posto in relazione all’art 10, c. 2, del C.G.S.
- della Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. a titolo della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. derivante da quanto ascritto ai propri tesserati.
A seguito della segnalazione effettuata, in data 14.01.2014, dal G.S.T. della Toscana, la Procura Federale ha disposto il deferimento rubricato in epigrafe contestando al Calciatore Di Lorenzo di aver partecipato alla gara disputata in data 29 settembre 2013, tra le squadre della Società Fornacette Casarosa A.S.D. (da qui in avanti Fornacette) e dell’A.S.D. Portuale Guasticce, in assenza di tempestivo tesseramento. L’Ufficio Inquirente ha infatti accertato che il tesseramento del Calciatore per la Società Fornacette è avvenuto solo in data 10.10.2013.In conseguenza di tale accertamento viene deferito anche il Dirigente Accompagnatore della squadra, Sig. Mirco Romboli, per aver sottoscritto la lista di gara con la quale la Società ha attestato la posizione regolare del Calciatore.Il comportamento dei tesserati è causa dell’addebito della responsabilità a carattere oggettivo della Società, prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..Eseguite le notifiche di rito il Collegio dà atto della presenza del legale di fiducia della parti, giusto mandato depositato in questa fase del dibattimento.L’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, rappresenta la procura Federale.Prima dell’inizio del dibattimento il sig. Romboli, tramite il suo rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.- inibizione per gg. 20 (venti) sulla sanzione base di gg. 30 (trenta).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza
ORDINA
L’applicazione della sanzione come sopra determinata.
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente al Dirigente Romboli, che ha richiesto e ottenuto la definizione concordata, proseguendosi nei confronti degli altri incolpati. Il rappresentante della Procura Federale chiede, in apertura di dibattimento, la conferma del procedimento avviato dall’Ufficio. Afferma a tal fine che i fatti risultano dimostrati “per tabulas” e che, comunque, la Commissione si è già pronunciata sulla posizione irregolare del calciatore come risulta dalla decisione n. 61/R pubblicata sul C.U. n. 35/2014 relativa ad altra gara del medesimo Campionato.
Chiede quindi che vengano applicate nei confronti dei soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
- al Calciatore Dario Di Lorenzo, la squalifica per 1 (una) giornata di gara,
- alla Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 300,00 (trecento) nonché la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi, in applicazione del principio di afflittività della sanzione, nella prossima stagione calcistica.
Il legale di fiducia delle parti, invocando il principio della buona fede, chiede, in via principale, il proscioglimento dei propri assistiti e, ove tale richiesta non venga accolta, comminarsi al calciatore la sanzione dell’ammonizione, e infliggere alla Società la sola sanzione pecuniaria con esclusione della penalizzazione in classifica. Giustifica quest’ultima richiesta citando un arbitrato del 29.09.2010 conclusosi con l’applicazione della sanzione della sola ammenda.Concluso il dibattimento la Commissione così decide.E’ indubbio che il Calciatore abbia partecipato alla gara in esame in data 29.09.2013, come si evince dalla distinta di gara nella quale il Calciatore viene schierato quale titolare indossante la maglia n. 3. Altrettanto inoppugnabile è che la richiesta di tesseramento è stata effettuata dalla società Fornacette in data 10.10.2013. Inoltre, la posizione irregolare del Calciatore è stata già accertata da questa Commissione con la decisione n. 61 citata dalla Procura Federale, passata in giudicato, le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate, ove possa occorrere.A tal proposito rileva il Collegio di non procedere all’applicazione della recidiva di cui all’art. 21 del C.G.S. perché non contestata. Il deferimento, stando quanto evidenziato, è quindi accolto.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana infligge la seguenti sanzioni:
- al Calciatore Dario Di Lorenzo, la squalifica per 1 (una) giornata di gara,
- alla Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., in conseguenza della responsabilità contestatale, la penalizzazione di 1 punto da scontarsi nella prossima stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
Dispone l’applicazione, ex art. 23 del C:G.S., della sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) nei confronti del Dirigente Mirco Romboli.
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