COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Smajli Enrid, Calciatore, – Clementini Francesco, Dirigente, entrambi tesserati per la Società G.S.D. Castiglionese, ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1; 10, comma 2; 22, comma 6, del C.G.S.. – Società G.S.D. Castiglionese, cui viene contesta la violazione dell’art. 4, comma 2, del medesimo Codice a titolo di responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Smajli Enrid, Calciatore, - Clementini Francesco, Dirigente, entrambi tesserati per la Società G.S.D. Castiglionese, ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1; 10, comma 2; 22, comma 6, del C.G.S.. - Società G.S.D. Castiglionese, cui viene contesta la violazione dell’art. 4, comma 2, del medesimo Codice a titolo di responsabilità oggettiva. Il G.S.T. della Toscana ha accolto, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 28 del 14.11.2013, il reclamo proposto dalla Pol. Maglianese in ordine all’esito della gara disputata contro la Società Castiglionese in data 20.10.2013, per non aver il Calciatore Smajli Enrid scontato la squalifica inflittagli nel corso dell’ultima gara del Campionato Provinciale Juniores della stagione 2012/2013. Il medesimo Giudice rilevava inoltre che a seguito dell’istruttoria effettuata aveva potuto accertare che il Calciatore risultava a quella data, e non solo, privo di tesseramento essendo stato tesserato per il G.S.D. Castiglionese in data 15.11.2013. Infatti un riscontro effettuato sulle liste delle gare di campionato disputate fino ad allora, ha indicato che egli ha partecipato, sempre privo di qualsiasi tesseramento anche alle gare del 15.9 - 22.9 - 29.9 - 6.10 - 13.10 - 6.11. Assunti i provvedimenti inerenti il reclamo, il G.S.. trasmetteva, quindi, gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. In data 29.11.2013 a sua volta il Presidente del C.R.T., inviava al medesimo Ufficio la copia della lettera con quale il S. Quirico d’Orcia segnalava, per proprio conto, la posizione irregolare del medesimo calciatore in occasione della gara che aveva visto opposte le due squadre in data 29 settembre 2013. Il fatto. In sede di attività istruttoria la Procura Federale, esaminato il tabulato storico di tesseramento del Calciatore accertava che in effetti il suo ultimo tesseramento, prima del campionato 2013/2014, reca la data del 6.12.2012 con l’indicazione che il Calciatore era inserito nello Status 71, avente quindi validità, annuale e pertanto con scadenza in data 30 giugno 2013. Rilevava ancora l’Ufficio Inquirente che il calciatore, pur partecipando alle gare disputate da detta Società nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 27 ottobre dell’anno 2013 della I categoria, non risulta tesserato per alcuna squadra fino al 15.11.2013, data nella quale ha richiesto ed ottenuto il tesseramento per la Società Castiglionese. In conseguenza di tali accertamenti la Procura Federale ha disposto il deferimento che viene esaminato in questa sede alla presenza – previa formale convocazione – dei Signori: - Smajli Enrid, Calciatore; - Clementini Francesco, Dirigente; - Signor Daniele Giaggioli, Presidente della Società, tutti rappresentati dal legale di fiducia giusto mandato apposto a margine della memoria a difesa, tempestivamente inviata a questa C.D.T., con la quale – definendo il comportamento dei deferiti “lieve” – si chiede l’applicazione di una sanzione altrettanto “lieve”. La Procura Federale interviene in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il dibattimento. Avviata la discussione interviene la Procura Federale tramite l’Avvocato Stefanini, il quale, dopo aver preso atto della memoria, chiede la integrale conferma del provvedimento basato su prove documentali, quindi inoppugnabili, quali l’attestato storico del tesseramento del Calciatore e le liste delle gare alle quali egli ha partecipato. Chiede di conseguenza che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - al Dirigente Francesco Clementini, inibizione per mesi 4 (quattro); - al Calciatore Smajili Enrid, la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara; - alla Società G.S.D. Castiglionese, ammenda di € 500,00 (cinquecento) oltre 5 (cinque) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi, in applicazione del principio di afflittività, nel corso della presente stagione o della stagione 2014/2015. Il difensore dei tesserati, richiamando la memoria depositata, riafferma doversi riconoscere ai deferiti la loro collaborazione processuale;chiede la rinotifica degli atti avendo rilevato un errore nella indicazione del numero di gare disputate in maniera irregolare che in una parte del provvedimento vengono indicate in numero di 5 ed in un altro in numero di 4; sostiene non potersi applicare “l’automatismo” alle sanzioni (nella specie: 1 punto di penalizzazione per ogni gara disputata in posizione irregolare) dovendosi adottare un criterio di proporzionalità per cui chiede applicarsi una sanzione conforme a tale principio. Cita a tal proposito due decisioni del T.N.A.S. in tal senso. L’Avvocato Stefanini, in replica, ricorda alla difesa che il principio di responsabilità oggettiva in cui incorre la Società è conseguenza della responsabilità personale del tesserato, chiede respingersi la richiesta di rinotifica degli atti. La decisione Concluso il dibattimento la Commissione ritiene che il deferimento sia da accogliere, dovendosi peraltro evidenziare che l’irregolare partecipazione del Calciatore riguarda complessivamente sette gare effettive di campionato (compresa quella oggetto di decisione da parte del G.S.T) e non sei come indicato con il provvedimento qui trasmesso. Risulta infatti dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale che il Calciatore Smajli: - è stato tesserato, con vincolo annuale, per la Società G.S.D Castiglionese, venendo quindi svincolato in data 30 giugno 2013 (stagione 2012/2013); - è stato nuovamente tesserato, per la medesima Società, in data 15.11.2013 (stagione 2013/2014). - ha partecipato nelle fila della Società G.S.D. Castiglionese alle gare del Campionato di I ctg. della stagione in corso che si sono svolte nelle giornate del 15.09.2013 (prima giornata) - 22.9 - 29.9 - 6.10 - 13.10 - 20.10 - 27.10; - è stato sanzionato dal G.S.T., nell’ambito della propria competenza, unicamente per la gara disputata in data 20 ottobre 2013 su reclamo della Società avversaria; In conseguenza di quanto sopra risulta documentalmente dimostrata la colpevolezza dei deferiti con riferimento alle gare disputate nei giorni 15.09 - 22.9 - 29.9 - 6.10 - 13.10 - 27.10.2013. Con riferimento alle argomentazioni a difesa, la Commissione osserva che il comportamento tenuto per sette gare non può essere considerato di lieve entità. Non può sostenersi il principio di buonafede in applicazione dell’art. 24 del C.G.S che è riferito ai casi “….. di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti…”, comportamenti che nella specie non sono avvenuti. Il richiamo alla asserita buona fede della Società appare del tutto inconferente stante che, nell’utilizzare il calciatore, essa non si è accertata dello status, sotto il profilo disciplinare del calciatore, così come nessuna verifica ha effettuato circa la sua posizione di tesseramento. Non può, inoltre, essere invocato il disposto del sopra citato art.24 considerato che la collaborazione resa in sede processuale si è limitata alla comunicazione degli indirizzi e dei recapiti telefonici degli incolpati, dati peraltro che sono già in possesso degli organismi federali. La Commissione, condividendo l’assunto della Procura Federale, non ritiene potersi accedere alla rinotifica degli atti considerato che l’atto di deferimento contiene tutti gli elementi necessari per una idonea difesa del calciatore e che l’applicazione della penalizzazione dei punti in classifica alla Società avviene, a titolo oggettivo, a causa del comportamento soggettivo del calciatore, le cui violazioni nella specie risultano accertate con assoluta certezza sulla base dalla documentazione ufficiale agli atti. Le sanzioni da assumere sono quelle previste dagli artt. 17 e 18 del C.G.S. (Sanzioni inerenti alla disputa delle gare e Sanzioni a carico delle Società ), i quali prevedono l’applicazione di una serie di sanzioni la cui determinazione è lasciata al Giudicante relativamente alla gravità della violazione commessa. Fra le sanzioni comminabili è prevista anche “ la penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Il paventato automatismo citato dalla difesa ricorre unicamente nel caso ben specificato al comma 8 dell’art. 17.L’aver accertato la partecipazione del calciatore alle gare del 15/9 - 22/9 - 29/9 - 6/10, dall’ inizio, e a gara in corso nelle partite del 13/10 - 27/10 determina la Commissione a ritenere congrua la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica. P.Q.M. in accoglimento del deferimento la C.D.T. Toscana commina le seguenti sanzioni: - al Dirigente Clementini Francesco, l’ inibizione per mesi 6 (sei); - al Calciatore Smajli Enrid, la squalifica per 6 (sei) giornate di gara; - alla Società G.S.D. Castiglionese, la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontarsi nella stagione 2014/2015, oltre l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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