COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati : – Longobardo Angelo, Calciatore, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurocalcio Firenze, cui viene addebitata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. nonché dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F.; – Amulfi Maurizio, Dirigente A.S.D. San Giusto Le Bagnese cui vengono contestate le medesime violazioni; nonché delle Società : – A.S.D. San Giusto le Bagnese; – A.S.D. Euro Calcio Firenze, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto commesso dai sopra indicati tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati : - Longobardo Angelo, Calciatore, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurocalcio Firenze, cui viene addebitata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. nonché dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F.; - Amulfi Maurizio, Dirigente A.S.D. San Giusto Le Bagnese cui vengono contestate le medesime violazioni; nonché delle Società : - A.S.D. San Giusto le Bagnese; - A.S.D. Euro Calcio Firenze, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto commesso dai sopra indicati tesserati. Il deferimento trae la propria origine dalla richiesta di accertamenti, in ordine alla posizione di tesseramento del Calciatore Longobardo Angelo “….il quale risulta tesserato al 14.12.2013 A.S.D. Euro Calcio Firenze, pur partecipando ad alcune partite con A.S.D. San Giusto le Bagnese (2°ctg. Girone H) “, rivolta al C.R. Toscana dalla Società A.S.D. Atletico Calcio Impruneta. Alla nota venivano allegate le copie di due liste di gara così compilate su note prestampate : - 1) A.S.D.C. San Giusto le Bagnese Via Paolo Neruda – 50018 Scandicci (FI) matr. FIGC : 750080 – Tel/Fax 055 253589 Distinta dei giocatori partecipanti alla gara San Giusto le Bagnese – Atletico Impruneta Categoria Dilettanti 2° ctg-Campionato FIGC gir.H Da disputare il 10/11/2013 alle ore 14.30 a Scandicci - 2) A.S.D.C San Giusto le Bagnese Via Paolo Neruda – 50018 Scandicci (FI) matr. FIGC : 750080 – Tel/Fax 055 253589 Elenco dei giocatori per la gara San Giusto le Bagnese – Atletico Calcio Impruneta In programma il 20/11/2013 alle ore 14.30 a Scandicci Il Comitato trasmetteva, per quanto di competenza, l’intera documentazione alla Procura Federale allegandovi la videata del sistema informatico AS400 relativa alla posizione di tesseramento – a quella data – del Calciatore Longobardo. L’Ufficio Inquirente provvedeva a deferire a questa C.D. il Calciatore Longobardo ed il Dirigente Accompagnatore Amulfi per avere, il primo partecipato “….nelle fila della A.S.D. San Giusto Le Bagnese nella gara disputata contro la A.S.D.Atletico Calcio Impruneta del 10.11.2013…..”; il secondo “…..per aver sottoscritto la distinta della A.S.D. San Giusto le Bagnese relativamente alla gara contro la A.S.D. Atletico Calcio Impruneta del 10.11.2013…..” Fissata, con rituale notifica, la riunione per la discussione per la data odierna, il Collegio dà atto della presenza di: - Longobardo Angelo, Calciatore, - Amulfi Maurizio, Dirigente, - A.S.D. San Giusto le Bagnese, in persona del Presidente Nutini Roberto, tutti rappresentati dal legale di fiducia; - A.S.D. Euro Calcio Firenze, nella persona del Presidente, Signor Russo Luigi. La Procura Federale è presente tramite il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini, il quale, richiamate le risultanze istruttorie conseguenti all’esame della documentazione ufficiale pervenuta, rileva che il Calciatore ha disputato in data 10.11.2013, per conto della Società San Giusto Le Bagnese, la gara contro la Società Atletico Impruneta privo di tesseramento, posizione che ha conseguito solo in data 14.12. del medesimo anno. Afferma, di conseguenza, la fondatezza del deferimento chiedendo che vengano applicate le seguenti sanzioni: - al Calciatore Longobardo Angelo squalifica per 2 giornate di gara: - al Dirigente Amulfi Maurizio, inibizione per mesi 1 - A.S.D. San Giusto le Bagnese, ammenda di € nonché la penalizzazione di 1 punto da scontarsi nella stagione in corso e 200,00 Euro di ammenda - A.S.D. Euro Calcio Firenze, ammenda di € 200,00. Interviene quindi l’Avvocato Corri il quale dichiara l’assoluta estraneità della Società ai fatti contestati, il cui accadimento lascia alle deposizioni dei tesserati presenti, e deposita la fotocopia della distinta di presentazione della lista di trasferimento inoltrata, a detta della Società, all’Ufficio Tesseramento. Detto documento reca in calce un timbro con la data “06 set. 2013”. Deposita inoltre una dichiarazione scritta resa dal Dirigente, responsabile delle procedure di tesseramento per conto della Società, nella quale viene specificato quanto accaduto. Seguono gli interventi dei Signori : - Nutini Roberto, Presidente della Società, il quale chiede che la vicenda venga esaminata alla luce della documentazione che viene prodotta oltre che a seguito di un ulteriore approfondimento; - il calciatore Longobardo ha dichiarato di aver preso parte a gare solo dopo l’avvenuto deposito, in data 06.09.2013, della richiesta di tesseramento, non partecipando quindi alla precedente gara di Coppa Italia; - il Dirigente Amulfi deposita anch’egli la copia della richiesta di tesseramento recante la data del 6 settembre 2013, affermando che la Società si è sempre comportata correttamente nel pieno rispetto delle norme federali; - il sig. Russo Luigi per la soc. Euro Calcio deposita due liste di trasferimento, a nome di Longobardo, recanti i numeri identificativi e precisamente la lista di trasferimento n.° DL 1869079 che, afferma, riferirsi al tesseramento del 6 settembre 2013 e quella recante il n.° DL 2459073, depositata in data 14 dicembre 2013. L’importanza e la delicatezza della vicenda emerse nel corso dell’udienza, unitamente alle apparenti incongruenze già emerse nell’esaminare gli atti introduttivi del procedimento, con particolare riferimento alla segnalazione relativa ad “alcune gare”, alle quali il calciatore avrebbe partecipato in maniera irregolare, hanno indotto il Collegio ad acquisire, nell’immediatezza, gli atti ufficiali delle gare del Campionato di II ctg., girone H, disputate dall’inizio fino alla data della cessione in prestito dalla Società Euro Calcio Firenze alla Società San Giusto Le Bagnese del 14.12.2013, per un più completo esame della vicenda. Si osserva a tale ultimo proposito che la denuncia relativa alla irregolare partecipazione del Calciatore si riferisce “ad alcune partite”, laddove la documentazione allegata indicava una sola gara, quella che vedeva opposta la Società denunciante alla Società San Giusto Le Bagnese, in calendario per il giorno 10.11.2013, disputata in effetti il successivo giorno 20.11. a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Con l’occasione veniva acquisito il documento “storico” della posizione del calciatore. L’esame della documentazione acquisita ha avuto il seguente esito. Il calciatore Angelo Longobardo, che ha acquisito lo status di calciatore fin dalla stagione 2004/2005, è stato tesserato - a decorrere dalla stagione 2011/2012 - per la Società A.S.D. Euro Calcio Firenze con lo Status 3 (calciatore italiano) ed il vincolo 1, ovvero a titolo definitivo. In data 14.12.2013 è stato trasferito, a titolo di prestito, all’A.S.D. San Giusto le Bagnese. E’ quindi accertato che fino a tale data egli fosse tesserato per la Società Euro Calcio Firenze, partecipante al Campionato di III ctg.. La denuncia dell’A.C. Atletico Calcio Impruneta si riferisce alla gara da disputarsi tra le due stesse formazioni ( Impruneta /le Bagnese) in data 10.11.2013 che non aveva luogo stante l’impraticabilità del campo, venendo recuperata il giorno 20 dello stesso mese. Ciò ha condotto ad esaminare le altre gare del girone H con riferimento alla Società Le Bagnese giungendo ad accertare che il Calciatore è stato inserito in tutte le seguenti liste di gara di detta Società : 15.09 – 22.09 – 6.10 – 9.10 - 13.10 – 20.10 – 27.10 – 3.11 – 10.11 – 17.11 – 20.11 - 24.11 – 01.12 – 08.12.2013. In tali gare risulta che è stato utilizzato, ab inizio, nelle gare del 20 e del 24.11 e, in corso gara, nelle giornate 6/10 (dal 30^ del II tempo); 13.10 (dal 16^ del II t.); 3.11 ( dal 13^ del II t,); 17.11 ( dal 33^ del II t.). In conseguenza di quanto accertato la Commissione sospende il procedimento ritenendo opportuno richiedere alla Procura Federale, in applicazione del comma 4 dell’art. 34 del C.G.S., un supplemento di indagine al fine di accertare se quanto rilevato integri l’esistenza di ulteriori violazioni disciplinari da parte dei soggetti deferiti e/o eventualmente di altri. Rileva altresì, sempre in via preliminare, di non ritenere applicabile l’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. non vertendosi nella specie di doppio tesseramento (art. 40 noif. comma 4: Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società) quanto di utilizzo di calciatore tesserato per altra Società. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, preso atto delle risultanze e della documentazione acquisita in udienza e dalla stessa Commissione, ritenuta la necessità di effettuare nuove indagini, in particolare con riferimento alla documentazione relativa al tesseramento, dispone il rinvio degli atti alla Procura federale secondo il disposto di cui all’art. 34, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
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