COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Calci contro la decisione emessa dal G.S.T. Regionale della Toscana in ordine all’esito della gara del Campionato di II Ctg. disputata dalla reclamante contro la Società A.S.D. Banditella in data 9.3.2014. (C.U. n. 53 del 27.03.2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Calci contro la decisione emessa dal G.S.T. Regionale della Toscana in ordine all’esito della gara del Campionato di II Ctg. disputata dalla reclamante contro la Società A.S.D. Banditella in data 9.3.2014. (C.U. n. 53 del 27.03.2014) L’A.S.D. Sporting Calci 2011 ha impugnato, in modo rituale e tempestivo, la decisione indicata in epigrafe contestando quella che ritiene essere la tesi su cui il G.S.T. ha fondato la propria decisione. Afferma in proposito che le decisioni in ordine alla regolarità della gara non possono basarsi sull’ammissione o meno dell’aver compiuto, da parte dell’arbitro, un errore tecnico, competendo al G.S. di: “ a) accertare i fatti siccome verificatisi; b) valutare se si sia verificato un errore tecnico dell’arbitro e se questo abbia inciso sul regolare svolgimento della gara”. Afferma quindi che “…l’ammissione o meno da parte del D.G. circa l’errore tecnico commesso è completamente irrilevante….” ed ancora che “ L’opinione dell’arbitro, quindi, a nulla vale, dovendosi effettuare una valutazione sui fatti così come risultanti dagli atti ufficiali”. Indica quindi quali domande si debba porre sul caso questa C.D. e, nel merito, ritiene pacifico che fino al 23’ del II tempo sono stati espulsi quattro calciatori della propria squadra. Sempre a detta della reclamante a questo punto il D.G. avrebbe sospeso la gara per mancanza del numero minimo previsto e ciò avrebbe, un minuto dopo (24’), scatenato le proteste del Dirigente accompagnatore e di ulteriori due calciatori con le conseguenti espulsioni. Accusa quindi l’arbitro di aver omesso “….di riferire di aver decretato, contemporaneamente all’espulsione di Barghini (il quarto giocatore espulso), la fine della partita per carenza del numero minimo di atleti in campo nelle fila dell’ASD Sporting Club Calci, che tuttavia, contava ancora 7 (sette) effettivi sul terreno di gioco.” (divenuti otto alla successiva pag. 4, ndr) Questa la causa delle proteste del Dirigente accompagnatore e degli ultimi due calciatori espulsi sempre secondo la reclamante, la quale ritiene ancora che il D.G. abbia tentato di “rimediare” annotando le espulsioni di due ultimi calciatori come avvenute prima e non dopo aver decretato la fine della gara. Tutte le tesi esposte sono state reiterate nel corso della richiesta audizione nel corso della quale la Società ha avuto lettura del supplemento reso dal D.G.. La Società Banditella, che ha ricevuto copia del reclamo, nulla ha dedotto. Decisione. Le argomentazioni della reclamante, che si intrecciano nella loro esposizione con le risultanze degli atti di gara, sono fondate essenzialmente nel ritenere il rapporto del D.G. un documento “aggiustato” dallo stesso (“….ha cercato di rimediare…”), con annotazioni postume, al fine di coprire l’errore che avrebbe commesso. Affermazione di estrema gravità - della quale la Società si assume ogni responsabilità - che costituisce, già di per sé, motivo della trasmissione degli atti alla Procura Federale, pur dovendosi ricordare alla reclamante che la denuncia può anche essere presentata direttamente da un tesserato o un ente affiliato, secondo quanto indicato dall’art. 32, c. 9. Fatta questa premessa si osserva che l’accertamento dei fatti relativi ad un procedimento disciplinare nell’ambito federale avviene esclusivamente sulla base degli atti ufficiali di gara ai quali l’Ordinamento attribuisce valore di prova assoluta (art. 35, c. 1). Ciò non determina applicazione supina di quanto in essi indicato nel caso in cui nel corso dell’istruttoria emergano documentati elementi atti a minarne la veridicità. A tale principio si è attenuto il G.S. il quale ha, di conseguenza osservato che: “………….Il reclamo e' inammissibile. L'art. 29.3 C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarità delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. La conseguenza e' che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle Regole; a meno che l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. Nel caso in esame l'arbitro non ha ammesso un proprio errore tecnico, per cui il G.S.T. deve dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dallo S.C. Calci di Calci (Pisa), ordina addebitarsi la relativa tassa e passa ed esaminare gli atti ufficiali dai quali rileva che-la gara in epigrafe e' stata sospesa definitivamente dall'arbitro al 24' del s.t. e sul punteggio di 1-2 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli effettivi della squadra dello Sporting Club Calci al di sotto del minimo regolamentare;…………….” Con siffatta motivazione si è evidentemente inteso rilevare che i provvedimenti assunti sul campo dal D.G. hanno quel carattere di natura disciplinare che la norma richiamata sottrae al giudizio del G.S.. L’avere poi indicato che l’Arbitro non ha riconosciuto di aver commesso un errore tecnico non ha il significato che la reclamante intende darvi, quanto il precisare che, se l’errore tecnico è riconosciuto dal D.G., gli Organi della D.S. possono, in deroga a quanto contenuto nella prima parte della norma, pronunciarsi in ordine all’esito della gara. In punto di fatto l’arbitro rende un supplemento di rapporto estremamente preciso e lineare indicando, dapprima, che “La partita è stata sospesa solo dopo la notifica dell’espulsione dei calciatori Niccolò Scorza e Luca Baldassini” per ribadire successivamente, dopo aver descritto il comportamento tenuto dai tesserati Acconci, Scorza e Baldassini: ”…. solo a questo punto, rendendomi conto che non sussisteva più il numero minimo di calciatori della Società A.S.D. Sporting Calci per il proseguimento della partita, ho decretato la fine della gara con il triplice fischio finale”. L’arbitro quindi si è dimostrato assai sicuro nel descrivere fatti e tempi di quanto accaduto. Conseguentemente, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che potranno emergere, la decisione deve essere confermata. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e invia gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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