COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA 1930, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLABIAGIO – ANGELANA 1930 DISPUTATA A VILLANOVA IL 23.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TOMASSONI DIEGO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA 1930, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLABIAGIO – ANGELANA 1930 DISPUTATA A VILLANOVA IL 23.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TOMASSONI DIEGO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Angelana, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara in possesso di questa Commissione i fatti addebitati al calciatore Tomassoni Diego appaiono pacifici, allorchè all’atto dell’espulsione per doppia ammonizione il calciatore spintonava il direttore di gara ad una spalla senza peraltro procurargli dolore. Alla luce di quanto sopra la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tomassoni Diego deve essere integralmente confermata. P.Q.M. RESPINGE IL RECLAMO. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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