COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING PILA – MARTINEA 2013 DISPUTATA A PILA IL 09.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MIGLIOSI RICCARDO FINO AL 30/06/2014 NONCHE’ LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SODANO DIEGO PER DUE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING PILA – MARTINEA 2013 DISPUTATA A PILA IL 09.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL
DIRIGENTE MIGLIOSI RICCARDO FINO AL 30/06/2014 NONCHE’ LA SQUALIFICA AL CALCIATORE
SODANO DIEGO PER DUE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Sporting Pila, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo relativo alla posizione del
calciatore Sodano Diego ai sensi dell’art.45 comma 3 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, che
prevede la non impugnabilità della squalifica fino a due giornate di gara, come nella fattispecie.
Per quanto attiene la posizione del dirigente Migliosi, il direttore di gara ha ribadito quanto già
riferito nel proprio referto, ovverosia che il suddetto dirigente, a fine gara, in due occasioni, lo
invitava ad evidenziare nel referto l’estraneità del calciatore Sodano rispetto allo spintonamento
in precedenza verificatosi con un calciatore avversario, in quanto - a dire del dirigente - il Sodano
aveva semplicemente subito senza partecipare a tale spintonamento. L’arbitro ha peraltro
precisato che il comportamento del dirigente Migliosi non era minaccioso, bensì semplicemente
agitato. Fermo restando che il comportamento posto in essere dal dirigente è sicuramente inopportuno ed irriguardoso, la Commissione ritiene peraltro equo ridurre l’inibizione nei suoi confronti fino al 15.06.2014. P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, riduce la sanzione dell’inibizione al dirigente Migliosi Riccardo fino al 15.06.2014.
DICHIARA INAMMISSIBILITÀ del reclamo relativamente alla posizione del calciatore Sodano Diego. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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