COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO DISPUTATA A BETTONA IL 16.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO, DATATA 21.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 150,00 ED AL CALCIATORE ARGENTI DIEGO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO DISPUTATA A BETTONA IL 16.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO, DATATA 21.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 150,00 ED AL CALCIATORE ARGENTI DIEGO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.P.D. Oratorio S. Giovanni Bosco, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in nostro possesso, e dalle esaurienti dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara, si è potuto ricostruire quanto accaduto durante ed al termine della gara. Più precisamente si è appurato che il calciatore Argenti Diego ha attinto, forse per errore, con uno sputo un calciatore avversario; da ciò né scaturiva un breve dissidio fra i calciatori stessi decretato con l’espulsione dal direttore di gara. Al termine della gara stessa, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, vista la mancanza di reti di protezioni del campo, si accendeva un parapiglia fra tifoserie, il tutto di breve durata. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Argenti Diego può essere contenuta in quattro giornate di gara; l’ammenda inflitta alla società appare congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta dal G.S al calciatore Argenti Diego a quattro giornate di gara effettive. CONFERMA nel resto l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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