COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVI – SPORTING PILA DISPUTATA A TREVI IL 26.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 27.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LILLI MICHELE FINO AL 31/05/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVI – SPORTING PILA DISPUTATA A TREVI IL 26.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 27.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LILLI MICHELE FINO AL 31/05/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Sporting Pila, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che, in seguito ad un fallo di gioco, il calciatore dello Sporting Pila Michele Lilli ha pronunciato una frase offensiva per motivi di nazionalità nei confronti dell’avversario. Alla luce di quanto precede, tenendo conto di quanto previsto dall’art.11 del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. possa essere ridotta fino al 24 maggio 2014. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Lilli Michele fino al 24 maggio 2014. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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