COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – SPORTING PILA DISPUTATA A TERNI IL 02.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 03.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CALZOLA MATTIA PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – SPORTING PILA DISPUTATA A TERNI IL 02.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 03.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CALZOLA MATTIA PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Sporting Pila, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara e all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che, dopo aver subito un fallo di gioco, il calciatore Mattia Calzola ha reagito colpendo con un pugno al petto il calciatore avversario. Il fatto è sicuramente grave e meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia, anche in considerazione del fatto che il giocatore colpito non ha subito alcuna conseguenza, può essere contenuta in tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Calzola Mattia a tre giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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