COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. RIVIERA (Campionato Seconda Categoria – Gir. B) in merito alla sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della A.S.D. TARCENTINA (in C.U. n. 47 del Comitato di Udine dd. 26.03.2014).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. RIVIERA (Campionato Seconda Categoria – Gir. B) in merito alla sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della A.S.D. TARCENTINA (in C.U. n. 47 del Comitato di Udine dd. 26.03.2014). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 46 dd. 26.03.2014 del comitato di Udine il G.S.T. infliggeva nei confronti dell’A.S.D. RIVIERA, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a favore della A.S.D. TARCENTINA. Tale sanzione veniva irrogata d'ufficio sulla base dei documenti di gara, nei quali l'Arbitro dava atto di avere sospeso la gara in oggetto al 10° minuto del secondo tempo per un guasto all'impianto di illuminazione del terreno di gioco, senza che si fossero verificati eventi di natura eccezionale (quali ad esempio fenomeni atmosferici rilevanti) che avrebbero potuto compromettere il funzionamento dell'impianto di illuminazione. Con proprio reclamo d.d. 28.03.2014, anticipato a mezzo fax e trasmesso tempestivamente anche alla A.S.D. TARCENTINA, l’A.S.D. RIVIERA chiedeva l’annullamento del risultato di 0 – 3 e la ripetizione della gara ovvero, in subordine, la ripresa della stessa a decorrere dal 10° minuto del secondo tempo. La reclamante rappresentava che alla stessa non è imputabile alcuna negligenza o responsabilità: a conferma di un tanto, produceva una comunicazione del Comune di Magnano in Riviera (proprietario dell'impianto sportivo), dalla quale emergeva che il guasto sarebbe dipeso da un corto circuito, il cui verificarsi, imprevedibile ed eccezionale, “non può essere addebitato ad incuria e/o imperizia delle parti interessate”. Esponeva altresì la reclamante che la gestione e manutenzione dell'impianto è affidata dal Comune ad una ditta terza, sulla quale la A.S.D. RIVIERA non ha alcun potere di intervento, e che in precedenza mai si erano verificati fatti tali da indurre il gestore/utilizzatore della struttura a sollecitare all'Amministrazione comunale affinchè verificasse la regolarità dell'impianto di illuminazione, onde prevenire eventuali malfunzionamenti. Esaminati gli atti alla riunione del 10.04.2014, non essendo stata richiesta alcuna audizione né da parte della reclamante, né da parte della A.S.D. TARCENTINA (che faceva comunque pervenire nei termini una propria memoria scritta), la C.D.T. osserva quanto segue. La A.S.D. RIVIERA, in quanto società ospitante, era responsabile del regolare allestimento del campo di gioco (impianto d’illuminazione compreso) e l'art. 17 punto 1 del C.G.S., come noto, punisce con la sanzione della perdita della gara per 0-3 la società ritenuta “responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.” Ai sensi della disposizione appena citata la reclamante, per escludere la propria responsabilità (anche) oggettiva, era quindi tenuta a fornire la prova che il guasto occorso all'impianto di illuminazione non era né prevedibile né evitabile, sicchè alla società non era ascrivibile alcuna inadempienza ai propri obblighi. La C.D.T. ritiene che tale prova non sia stata fornita, in quanto dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti a far ritenere che il guasto all'impianto di illuminazione sia dipeso da un evento integrante la nozione di causa di forza maggiore ovvero di caso fortuito. La società infatti allega che il guasto è dipeso da un cortocircuito, ma nulla deduce circa le cause che lo avrebbero determinato, limitandosi a produrre la sopra citata lettera del Comune in cui l'Amministrazione afferma apoditticamente che il guasto “non può essere addebitato ad incuria e/o imperizia delle parti interessate”. Tale affermazione non è però supportata da alcun elemento, nemmeno indiziario, anche considerando che agli atti non si ha notizia che l'impianto di illuminazione sia stato sottoposto a periodici interventi di verifica e manutenzione ordinaria. Al contrario, l'assenza di eventi degni di nota (fenomeni atmosferici rilevanti ecc..) ed il fatto che il guasto abbia riguardato il solo impianto di illuminazione del terreno di gioco sono circostanze idonee a far presumere che il cortocircuito sia stato causato da un vizio di manutenzione dell'impianto ovvero dall'assenza di apparecchiature (fusibili, interruttori magnetotermici) atte a prevenire tale tipo di inconvenienti. Del tutto irrilevante infine è il fatto che la manutenzione sia di competenza esclusiva del Comune, in quanto ciò non esonera la reclamante dalla responsabilità prevista dalle norme federali e comunque dall'obbligo di attivarsi col proprietario dell'impianto per garantire il corretto funzionamento dello stesso. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'impugnata decisione del G.S.T. appare meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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