COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 64 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 46 – Reclamo A.S.D. Mura Angeli avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Prima Categoria Polisp. Struppa S. Eusebio – Mura Angeli del 6 aprile 2014 e avverso la squalifica del calciatore Fulvio Ferrante per due giornate. C.U. n. 61 del 10 aprile 2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 64 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 46 – Reclamo A.S.D. Mura Angeli avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Prima Categoria Polisp. Struppa S. Eusebio – Mura Angeli del 6 aprile 2014 e avverso la squalifica del calciatore Fulvio Ferrante per due giornate. C.U. n. 61 del 10 aprile 2014. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva d’averla sospesa definitivamente al 22° del s.t. quando, a seguito di una rissa, aveva ritenuto espulsi cinque giocatori per ciascuna squadra senza formalizzare il provvedimento. Sulla base del referto il giudice sportivo, ritenendo che la rissa fosse stata causata dall’indebito ingresso sul terreno di gioco di un tifoso dell’A.S.D. Mura Angeli che aveva colpito un calciatore della squadra avversaria, infliggeva a questa società la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0 – 3. Infliggeva inoltre diverse squalifiche a carico dei calciatori co-rissanti, tra cui quella per due giornate a Fulvio Ferrante dell’A.S.D. Mura Angeli. Contro siffatti provvedimenti disciplinari è insorta l’A.S.D. Mura Angeli con rituale reclamo proposto con le modalità previste dal C.U. n. 98/A del 16.12.2013 della FIGC (abbreviazione dei termini procedurali nelle ultime quattro giornate dei Campionati). L’istante declina ogni responsabilità sull’accaduto non essendo negli atti specificato il modo in cui la persona, entrata indebitamente in campo, fosse stata identificata e ritenuta come tifoso dell’A.S.D. Mura Angeli; contesta inoltre il fatto che l’arbitro possa aver individuato tra i giocatori partecipanti alla rissa il calciatore Fulvio Ferrante e conclude con le seguenti richieste: in via principale, l’annullamento della sanzione della punizione sportiva e l’affrancamento della squalifica inflitta al calciatore Fulvio Ferrante; in via subordinata, la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica del calciatore Fulvio Ferrante da due a una giornata di gara. Sono intervenuti in giudizio il rappresentante dell’A.S.D. Mura Angeli e quello della soc. Polisp. Struppa S. Eusebio quest’ultimo avvisato dalla Segreteria del Comitato (secondo quanto previsto dall’anzidetto C.U. n. 98/A della FIGC) ai fini di poter eventualmente esporre a voce le proprie controdeduzioni. Il reclamo può trovare parziale accoglimento per motivi diversi da quelli esposti nelle motivazioni del gravame ed esclusivamente per la richiesta subordinata relativa alla ripetizione della gara. Ai soli fini dell’applicazione della punizione sportiva, senza quindi entrare nel merito dell’attribuzione di responsabilità a carico dell’una o dell’altra squadra, occorre ricordare come nel caso di rissa generalizzata l’arbitro, in assenza di atti di violenza o di grave comportamento minaccioso nei suoi confronti, abbia il dovere di verificare se sia possibile condurre in porto la gara prima di porvi fine anticipata, usando i modi e gli strumenti in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurla nell’alveo della regolarità (per esempio il richiamo dei capitani, l’esibizione dei cartellini ecc.). Nella gara de qua, dal resoconto non si rilevano motivi che giustifichino il mancato uso delle sopra indicate procedure che formano oggetto di consolidata giurisprudenza (leggi CAF) alla quale questa Commissione si è sempre attenuta: nessun atto di violenza o di minaccia è stato compiuto nei confronti dell’arbitro che, con troppa fretta, ha deciso di porre fine all’incontro prima del suo naturale compimento e non appare giustificazione plausibile quella addotta di non aver ritenuto formalizzare l’espulsione dei partecipanti alla rissa per timore di possibili ipotetiche reazioni tra i calciatori stessi. E’ cosa ben nota che l’espulsione “in pectore” di alcuni calciatori trova la sua giustificazione solo quando esista una situazione di pericolo incombente per l’arbitro (non importa se causato da giocatori, tecnici o dirigenti presenti in campo o da spettatori) o in presenza di una persistenza a non voler riprendere il gioco nonostante le sollecitazioni in tal senso da parte del medesimo ufficiale di gara. E’ convincimento di questa Commissione che l’arbitro abbia voluto trovare una giustificazione alla decisione da lui malamente assunta per eccesso di pavidità; del resto egli stesso riferisce che la rissa fu presto sedata col fattivo intervento della dirigenza delle due squadre. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 17 punto 4 CGS, annulla la sanzione della punizione sportiva a carico dell’A.S.D. Mura Angeli e rimette gli atti alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data di ripetizione della partita. Dichiara inammissibile il reclamo verso la squalifica per due giornate inflitta al calciatore Fulvio Ferrante (sanzione al di sotto del minimo appellabile). Accolto parzialmente il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto, va restituita.
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