COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GSD AMBROSIANO DUGNANO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 23.03.2014 tra Masseroni Marchese / GSD Ambrosiano Dugnano C.U. n. 34 della Delegazione di Milano datato 27.03.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società GSD AMBROSIANO DUGNANO Camp. 3° Categoria Gir. B
Gara del 23.03.2014 tra Masseroni Marchese / GSD Ambrosiano Dugnano
C.U. n. 34 della Delegazione di Milano datato 27.03.2014.
La società GSD AMBROSIANO DUGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato a carico della reclamante l’ammenda di € 1.500,00, a carico del dirigente CIURCA Filippo l’inibizione fino al 27.09.2016; a carico del massaggiatore CUPIDO Mauro Guglielmo la squalifica fino al 31.12.2015 e carico dell’allenatore CIURCA Roberto la squalifica fino al 27.03.2017, lamentando che i propri tesserati non avrebbero mantenuto il comportamento loro addebitato e sanzionato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : l’arbitro conferma l’atteggiamento violento ed aggressivo mantenuto dai tesserati sanzionati, precisando tuttavia di non aver subito gravi conseguenze fisiche, ma solo patimenti momentanei, senza postumi. Il comportamento tenuto dai sanzionati, in particolar modo dall’allenatore CIURCA Roberto, riveste carattere di gravità tale, per il suo ruolo che gli compete di garanzia e di educazione dei giovani calciatori, da giustificare solo una lieve mitigazione della sanzione, così come per gli altri tesserati CIURCA Filippo e CUPIDO Mauro Guglielmo. Ne consegue quindi un ridimensionamento della sanzione dell’ammenda comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento di reclamo
RIDUCE
L’ammenda a carico della reclamante ad € 1.000,00; l’inibizione del CIURCA Filippo fino al 27.04.2016; la squalifica a carico di CIURCA Roberto fino al 27.06.2016 e la squalifica a carico di CUPIDO Mauro Guglielmo fino al 30.06.2015. Dispone l’accredito della tassa.
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