COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BAILO Giovanni, Dirigente all’epoca dei fatti della società A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1. anche in relazione all’art. 10 co. 2 C.G.S, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BAILO Giovanni, Dirigente all’epoca dei fatti della società A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1. anche in relazione all’art. 10 co. 2 C.G.S, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S. Con atto del 18.2.2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. BAILO Giovanni dirigente responsabile del settore giovanile del BUSCA CALCIO 2001 per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza per aver permesso che tre giocatori tesserati per altra società partecipassero nell’organico della squadra “esordienti 2001” della propria società ad un torneo disputato in data 1.5.2013, in assenza di nullaosta rilasciato dalla società di loro appartenenza; la società BUSCA CALCIO 2001 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nell’illecito addebitato al proprio Dirigente. Il presente procedimento trae origine da una nota con la quale il Presidente della Società GEM TARANTASCA segnalava al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che, in occasione del Torneo di Primavera disputato a Ventimiglia in data 1.5.2013, il BUSCA CALCIO 2001 avrebbe presentato una squadra esordienti in cui militavano tre giocatori appartenenti alla propria società per il cui utilizzo non era stato concesso alcun nullaosta. Nel corso delle accurate indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti, venivano esaminati i Presidenti ed i dirigenti responsabili del settore giovanile di entrambe le società e venivano identificati i tre giovani calciatori in questione. Nella seduta del 11.4.2014, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale ed sig. BAILO Giovanni. Il sig. Patrizio Topazi Presidente del BUSCA CALCIO 2001 giustificava l’assenza della società con improrogabile impegno concomitante rinunciando, tuttavia a chiedere il rinvio della procedura. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il rappresentante della Procura Federale ed il Dirigente deferito per l’applicazione dell’inibizione per giorni 40 a carico del sig. BAILO Il Procuratore Federale chiedeva altresì l’applicazione della sanzione dell’ammenda per € 300,00 a carico della società BUSCA CALCIO 2001. Nella missiva in cui segnalava il proprio impedimento a comparire, il Presidente della Società deferita chiedeva non applicarsi alcuna sanzione a carico della medesima stante l’impossibilità per di effettuare i dovuti controlli sull’operato del dirigente. Per quanto riguarda la posizione del Dirigente deferito, la sanzione per cui è intervenuto l’accordo tra le parti appare congrua alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e pertanto va omologata. La Società viene deferita a titolo di responsabilità oggettiva, ovverosia per un illecito commesso da un proprio tesserato diverso dal Presidente e non per un omesso controllo da parte di quest’ultimo, nel qual caso sarebbe deferita per responsabilità diretta. Va tuttavia riconosciuto al Presidente il leale comportamento tenuto di fronte agli Organi di Giustizia Sportiva consistito nella spontanea ammissione dei fatti e nella tempestiva segnalazione della propria impossibilità a comparire rinunciando a chiedere dilazioni della procedura. Il che consente di ritenere equa la sanzione più contenuta applicabile in caso di accordo ai sensi dell’art. 23 C.G.S. verso cui la Procura Federale aveva manifestato disponibilità, cioè l’ammenda per € 200,00 P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica la sanzione dell’inibizione per giorni 40 a carico del sig. BAILO Giovanni e la sanzione dell’ammenda per € 200,00 (duecento0) a carico della società A.S.D. BUSCA CALCIO 2001.
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