COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società G.S. GARBAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 20.3.2014 in riferimento alla gara VALMILANA CALCIO – GARBAGNA del 16.3.2014 valida per il Campionato di II Categoria – Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società G.S. GARBAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 20.3.2014 in riferimento alla gara VALMILANA CALCIO – GARBAGNA del 16.3.2014 valida per il Campionato di II Categoria – Girone M Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al giocatore SCIUTO Francesco (squalifica per sei gare) Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta. D’altra parte le osservazioni difensive non contestano la dinamica dei fatti, ma ne chiedono un giudizio diverso in termini di loro gravità. Al riguardo la richiesta di essere ascoltati da parte della ricorrente, puntualmente accolta da questa Commissione con audizione fissata per la data dell’11 aprile 2014, deve ritenersi superata dall’assenza, ancorché giustificata, a tale audizione in quanto di essa non si è chiesto un rinvio, ma anzi si sono fatte pervenire ulteriori difese al punto da significare una tacita rinuncia all’originaria richiesta. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva . La squalifica comminata, merita, quindi, una riduzione anche al fine di evitare incomprensibili sperequazioni con i trattamenti sanzionatori riservati a casi analoghi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 37 del 20.3.2014 della Delegazione Provinciale di Alessandria, delibera di ridurre a 5 giornate la squalifica inflitta al giocatore SCIUTO Francesco Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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