COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina avverso la squalifica del calciatore Morandini Mauro per tre gare (C.U. n. 55 del 3/04/2014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina avverso la squalifica del calciatore Morandini Mauro per tre gare (C.U. n. 55 del 3/04/2014)
Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 30 marzo 2014, tra la ricorrente e la squadra ospitata Firenze Ovest: “Espulso per aver offeso il D.G. e per avere bestemmiato”.
Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo non contestando i fatti ma ritenendo che l'espressione finale “Fan....” non rivesta il carattere di offesa rivolta all'arbitro essendo ormai divenuta consueta nel linguaggio di tutti i giorni come mero intercalare.
Convinta che l'espressione non possa avere un contenuto offensivo la società cita una recente sentenza di cassazione (n. 27966) che attesterebbe la correttezza dell'eccezione proposta e pertanto insiste per una riduzione della squalifica comminata.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
Per quanto attiene alle frasi pronunciate occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” stabilisce che non solo la condotta offensiva ma anche quella meramente irriguardosa è meritevole di sanzione determinata nel suo minimo.
Nel merito C.D.T. non può certamente condividere l'assunto di base secondo cui il termine sarebbe ormai utilizzato da tutti nel linguaggio comune senza che in esso sia ravvisabile una accezione negativa.
Se alla parola (lo ricordiamo, che, con un termine “contratto” invita il destinatario a recarsi in un luogo identificato con il cosiddetto lato “b”) venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore di rafforzativo la locuzione potrebbe agevolmente essere utilizzata in ogni frangente: “Fanxxxx, me lo fa un caffè?” “Fanxxxx, mi passi quel libro?” “Fanxxxx, maestra, ma che voto mi dà?”; l'identica frase pronunciata dal giocatore potrebbe essere infine usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che, fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna conseguenza ulteriore.
Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi.
La stessa Cassazione citata non è certo recente riferendosi ad una decisione del 2007 ed è stata ampiamente superata da una pletora di decisioni di senso opposto che la hanno inesorabilmente superata ed isolata.
Peraltro tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara sono stati confermati dal D.G. che, nel supplemento di rapporto - ulteriore elemento di indagine espressamente richiesto da questo organo di Giustizia - ha specificato: “Confermo di aver espulso il giocatore Mauro Morandini a seguito del suo atteggiamento offensivo e del linguaggio blasfemo, che non si è limitato solo a un singolo ed isolato momento ma bensì durante la partita si è ripetuto per ben altre due volte; il giocatore tesserato dalla società Grassina benché fosse avvisato del suo eccessivo ed ingiustificato nervosismo e della sua maleducazione, non ottemperava in alcun modo a interrompere questo atteggiamento”.
E ancora “le offese e la bestemmia erano indirizzate direttamente verso la mia persona e con l'intento di ferire moralmente”.
La squalifica irrogata al calciatore deve pertanto essere confermata e la medesima appare, anche nella sua entità, congrua ed appiattita sui minimi edittali.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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