COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Calci avverso la squalifica del giocatore Martini Alessio fino al 13/01/2015 (C.U. n. 49 del 13/03/2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Calci avverso la squalifica del giocatore Martini Alessio fino al 13/01/2015 (C.U. n. 49 del 13/03/2014) Il G.S.T. così motivava - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 9 marzo 2014, tra la ricorrente e la società Antignano Banditella - la sanzione irrogata al calciatore Martini Alessio: “Espulso per aver offeso e minacciato un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco ed una volta arrivato vicino all'Arbitro gli dava una spinta che lo faceva arretrare di circa mezzo metro. Successivamente poggiava la propria fronte su quella del D.G. e, spingendo con forza, lo costringeva ad arretrare di circa un metro. Veniva trattenuto da due compagni di squadra ed accompagnava tali gesti con offese verso il D.G.”. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Calci e lo stesso calciatore in proprio, proponevano rituale e tempestivo reclamo contestando parzialmente i fatti e, ridimensionando quanto descritto dal D.G., negavano che l'identificazione del giocatore fosse corretta. Nell'ampio e dettagliato reclamo gli opponenti contestano che un precedente errore tecnico (impugnato autonomamente, in altro reclamo, da parte della società che contesta l'esito della gara) avrebbe palesato l'inadeguatezza del D.G. nella conduzione della gara e dimostrato la sua scarsa consapevolezza nell'adottare i provvedimenti più adeguati e corretti; tale “disorientamento” avrebbe successivamente comportato l'errata identificazione del calciatore Martini. In realtà viene negata la stessa sussistenza del fatto poiché nessun giocatore avrebbe mai avuto alcun contatto con il D.G.; il medesimo sarebbe stato solo raggiunto da epiteti ingiuriosi dovuti alla proteste relative alla decisione - ad avviso della reclamante non corretta - di interrompere prematuramente la gara. La buona fede della società verrebbe confermata dal fatto che la stessa avrebbe rinunciato a contestare tutte le altre squalifiche comminate, nella medesima gara, ai propri tesserati per puntare l'attenzione sulla fondatezza delle censure mosse nei due reclami relativi all'esito della gara e alla squalifica del giocatore Martini. La squalifica apparirebbe comunque eccessiva anche alla luce di alcune decisioni, citate nel reclamo ed adottate dalla C.D.T. in fattispecie simili, aventi un contenuto sanzionatorio decisamente più mite. In ogni caso l'ipotetico gesto illecito risulterebbe “provocato” dall'errore tecnico attribuito al D.G. e nella decisione si dovrebbe tenere conto del comportamento del giocatore che si è distinto negli anni per una specchiata condotta sportiva. Il reclamo conclude pertanto invocando l'annullamento o la riduzione della squalifica comminata dal Giudice di prime cure. All'udienza dell'11 aprile 2014 venivano ascoltati il sig. Salvadori Silvano, in rappresentanza della società, ed il calciatore Martini entrambi assistiti dal legale. Il Presidente della Commissione illustrava i fatti a fondamento della sentenza di primo grado e, dopo aver dato lettura del supplemento reso dal D.G., veniva data la parola ai convenuti i quali, a mezzo del difensore si riportano integralmente al contenuto delle memorie; contestando il contenuto del supplemento, che non sarebbe sufficiente ad effettuare il riconoscimento del calciatore, le difese evidenziavano, in particolare, le caratteristiche fisiche (statura di un metro e novanta per un peso di 90 Kg) incompatibili con la descrizione fornita. Ribadivano ancora che il calciatore non sarebbe stato in campo per cui sottolineavano l'evidente l'errore in cui sarebbe incorso l'arbitro ed insistevano nella richiesta di una ulteriore istruttoria per accertare il reale svolgersi dei fatti. Contestavano in ogni caso l'eccessività della sanzione della quale chiedevano comunque una congrua riduzione. In accoglimento delle richieste difensive la C.D.T. riteneva opportuna una audizione personale del D.G. che veniva convocato ed ascoltato nell'udienza del 17 aprile 2014. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente deve osservarsi che nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Toscana n. 58 del 12 aprile 2014 il ricorso finalizzato all'esito gara veniva respinto. Per quanto concerne poi il presente reclamo nel supplemento il D.G., confermando integralmente il contenuto del rapporto di gara, attestava “Il Sig. Alessio Martini è un ragazzo di statura media, moro e dalla corporatura longilinea. Quando a fine partita si avvicinava verso di me, lo riconoscevo subito e mi ricordavo di lui perché avevo avuto occasione di vederlo al momento dell'espulsione nel primo tempo. Un ulteriore accertamento del Sig. Martini Alessio veniva fatto da me, all'interno dello spogliatoio, confrontando il volto del Martini con il volto del suo documento di riconoscimento. Questa ulteriore riprova mi convinceva del fatto che la persona presa in oggetto era proprio il calciatore Alessio Martini”. In effetti la mole del giocatore poneva dubbi sull'ipotetico scambio di persona che però veniva fugato con l'audizione personale dell'arbitro che, pur con qualche incertezza sulla corporatura, specificava: “Il calciatore è stato espulso al 26° del primo tempo per avermi rivolto le frasi riportate sul rapporto gara. In particolare il calciatore è stato espulso per aver offeso un avversario e al momento dell'espulsione mi rivolgeva le frasi indicate. Al 21° del secondo tempo, ho notato che si trovava ancora sulle scale che portano al terreno di gioco, lo invitavo ad allontanarsi cosa che apparentemente ha fatto. Dopo che al 24° avevo sospeso la gara rientrava sul terreno di gioco e a questo punto si dirigeva verso di me correndo e mi spingeva ponendomi le mani sul petto per due volte facendomi indietreggiare di circa 1/2 metro. Successivamente si è riavvicinato e ponendo la sua fronte contro la mia mi spingeva ulteriormente facendomi indietreggiare di un altro metro. Intervenivano due suoi compagni di quadra che lo trascinavano verso la zona spogliatoi. Rientrato nello spogliatoio ho identificato il calciatore attraverso le foto sul cartellino che ho visionato immediatamente, sono pertanto sicuro dell'identità del calciatore che mi ha aggredito”. La categoricità delle affermazioni dell'arbitro, che si conferma assolutamente sicuro della reale individuazione del reale responsabile, sottrae, in assenza di macroscopici elementi che possano minare la credibilità del narrato del D.G., la decisione alla valutazione discrezionale dell'organo giudicante che deve uniformarsi agli esiti probatori emersi nel giudizio. Peraltro il reclamo contesta persino la stessa sussistenza del gesto e, conseguentemente, non provvede nemmeno ad indicare il possibile autore di un comportamento violento che, nella versione difensiva, non sarebbe nemmeno mai accaduto. Per quanto attiene alle citate delibere occorre precisare che le notazioni risultano inconferenti poiché attengono a decisioni con contenuti estremamente diversi: in alcune si tratta di meri tentativi, in altri viene escluso qualsiasi contenuto di violenza ed in altri ancora è lo stesso arbitro a mitigare, con affermazioni concilianti, gli illeciti ipotizzati. Nel caso concreto la condotta denota una concreta potenzialità lesiva che emerge sia dalla doppia spinta sia dal contatto fisico dovuto al “testa a testa” con l'arbitro sia, infine, dal tentativo di aggressione arginato dal tempestivo intervento di due compagni; la C.D.T. rileva, in tale comportamento, una condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara che comporta comunque l'applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. D) oltre alle frasi offensive contestate punite dall'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S.. Pertanto la sanzione applicata dal G.S.T. risulta corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili anche in considerazione della pluralità delle condotte illecite contestate. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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