COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 235/CDT del 02/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 SGS DEL 10.4.2014 (Gara: PESCATORI OSTIA – MONTESPACCATO del 6.4.2014 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 235/CDT del 02/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
AMMENDA DI € 300 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 SGS DEL 10.4.2014
(Gara: PESCATORI OSTIA – MONTESPACCATO del 6.4.2014 – Campionato Allievi
Regionali)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica per 2 gare a carico del
calciatore TORTOLANO SIMONE, la squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore LAZZARI
ALFONSO e la squalifica fino al 2.5.2014 a carico dell’Assistente di parte FRANCHI FEDERICO in
quanto non impugnabili in alcuna sede, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S.
Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a carico della Società PESCATORI OSTIA ad €
200,00.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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