COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 200/A APPELLO PERSONALE DEL SIG. MARIO SCOLA (allenatore società A.S.D. Città di Polizzi Generosa – PA) avverso squalifica sino al 31/12/2014 – gara Play Off 3^ categoria Supergiovane Castelbuono/Città di Polizzi del 13/04/2013 – C.U. 44 della delegazione Provinciale di Palermo pubblicato il 15/04/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 200/A APPELLO PERSONALE DEL SIG. MARIO SCOLA (allenatore società A.S.D. Città di Polizzi Generosa - PA) avverso squalifica sino al 31/12/2014 - gara Play Off 3^ categoria Supergiovane Castelbuono/Città di Polizzi del 13/04/2013 - C.U. 44 della delegazione Provinciale di Palermo pubblicato il 15/04/2014 Avverso il provvedimento a margine riportato, il sig. Scola Mario, allenatore società A.S.D. Città di Polizzi Generosa, ha presentato personale appello sostenendo che “vi è stato un evidente scambio di persona da parte dell’arbitro della gara” e che “i fatti accaduti non hanno nulla a che vedere con il sottoscritto”. Chiede pertanto l’appellante la revoca della squalifica impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l’appello di che trattasi è inammissibile ai sensi dell’articolo 33 comma 8 del C.G.S. per non essere stata versata la dovuta tassa reclamo atteso che, ai sensi del medesimo comma, l’addebito in conto è previsto solo per i ricorsi inoltrati dalle società. Peraltro, il reclamo in argomento sarebbe altresì inammissibile in quanto è stato proposto fuori dai termini procedurali abbreviati stabiliti con C.U. 250 L.N.D. del 17/12/2013, successivamente riportato in tutti i comunicati ufficiali regionali. In ragione di quanto sopra il gravame in questione sarebbe dovuto pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare. Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 44 della delegazione Provinciale di Palermo pubblicato il 15/04/2014, ne consegue che l’appello doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 17/04/2014. In realtà, come da documento in atti, esso è stato inoltrato solo in data 22 aprile 2014 mediante invio a mezzo fax. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto.
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