COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 302/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI: GIUSEPPE D’ANTONE, calciatore tesserato all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio; GIUSEPPE SPADA, Presidente dell’ A.S.D. Sicula Leonzio; ROBERTO CASALE, Dirigente tesserato per l’A.S.D. Sicula Leonzio; MARCO DI BELLA Dirigente tesserato per l’A.S.D. Sicula Leonzio; A.S.D. SICULA LEONZIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 302/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI: GIUSEPPE D’ANTONE, calciatore tesserato all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio; GIUSEPPE SPADA, Presidente dell’ A.S.D. Sicula Leonzio; ROBERTO CASALE, Dirigente tesserato per l’A.S.D. Sicula Leonzio; MARCO DI BELLA Dirigente tesserato per l’A.S.D. Sicula Leonzio; A.S.D. SICULA LEONZIO Con nota 5159/659 pf 13-14 AA/blp la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sig.ri: 1) Giuseppe D’Antone, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alle gare Aci San Filippo – Sicula Leonzio del 07/09/20123, Sicula Leonzio – Real Aci del 15/09/2013, Sporting Priolo – Sicula Leonzio del 22/09/2013 e Sicula Leonzio – Palazzolo del 29/09/2013, valevoli per il campionato di Promozione – Girone “C” malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia; 2) Giuseppe Spada, della violazione di cui agli artt. 1 commi 1 e 22 comma 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta delle gare Sicula Leonzio – Real Aci del 15/09/2013 e Sicula Leonzio – Palazzolo del 29/09/2013, valevoli per il campionato di Promozione – Girone “C” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Giuseppe D’Antone non ne avesse titolo perché squalificato; 3) Roberto Casale della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Aci San Filippo – Sicula Leonzio del 07/09/2013 valevole per il campionato di Promozione – Girone “C” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Giuseppe D’Antone non ne avesse titolo perché squalificato; 4) Marco Di Bella della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Sporting Priolo – Sicula Leonzio del 22/09/2013 valevole per il campionato di Promozione – Girone “C” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Giuseppe D’Antone non ne avesse titolo perché squalificato; 5) l’A.S.D. Sicula Leonzio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva nelle violazioni ascritte al proprio presidente, ai propri tesserati e/o soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1 comma 5 del C.G.S. All'udienza dibattimentale le parti deferite, tutte presenti personalmente o per delega, hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ex artt. 23 e 24 del C.G.S.. Ordinanza n.1: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il legale della società deferita ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella penalizzazione di 1 punto in classifica e nell’ammenda di € 2.000,00 (pena base punti 4 di penalizzazione in classifica di cui uno da convertire in ammenda e l’ulteriore ammenda di € 1.500,00); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Sicula Leonzio la sanzione di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2014-2015 e l’ammenda di € 2.000,00. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della A.S.D. Sicula Leonzio. Ordinanza n.2: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il legale del sig. Giuseppe Spada ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella sanzione di mesi due di inibizione (pena base mesi tre di inibizione); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, mesi uno Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Giuseppe Spada la sanzione della inibizione per mesi due. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Giuseppe Spada. Ordinanza n.3: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Roberto Casale ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella sanzione di giorni venti di inibizione (pena base mesi uno di inibizione); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Roberto Casale la sanzione della inibizione per giorni venti. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Roberto Casale. Ordinanza n.4: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il rappresentante del sig. D’Antone Giuseppe ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella sanzione della squalifica per due giornate di gara (pena base squalifica per quattro giornate di gara); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Giuseppe D’Antone la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Giuseppe D’Antone. Ordinanza n.5: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il rappresentante del sig. Marco Di Bella ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella sanzione di giorni venti di inibizione (pena base mesi uno di inibizione); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Marco Di Bella la sanzione della inibizione per giorni venti. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Marco Di Bella. Tutte le superiori delibere vanno notificate alle parti e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 29 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.
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