• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 184/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Zero91 (934052)
Sig. Giallombardo Giorgio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 serie C2 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 184/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Zero91 (934052)
Sig. Giallombardo Giorgio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 serie C2 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 04/12/2013 prot. 11.631 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale la sola società deferita è comparsa chiedendo il
proscioglimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali
e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 250,00 alla società A.S.D. Zero91 (934052);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig. Giallombardo Giorgio;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori Adami Alfonso, Leone Cesare, Mannino Pietro,
Rizzo Luigi, Sorrentino Marco, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 184/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Zero91 (934052)
Sig. Giallombardo Giorgio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 serie C2 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"