COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – CASTELLO DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 29.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI NICOLA DAMIANO PER SEI GARE E L’AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA - CASTELLO DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 29.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI NICOLA DAMIANO PER SEI GARE E L’AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Lugnano in Teverina, chiedendo la riduzione delle violazioni. L’arbitro della gara seppur regolarmente convocato non era presente. MOTIVI DELLA DECISIONE La mancata presenza del direttore di gara all’audizione disposta da questa Commissione rende impossibile eventuali chiarimenti circa l’errore di persona asseritamente commesso dall’arbitro stesso, evidenziato dalla società reclamante. Sulla base delle emergenze del solo referto arbitrale rileva in ogni caso la Commissione l’eccessività della sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Di Nicola, il cui comportamento si è concretizzato in un offesa all’arbitro stesso e nell’ostacolarlo al momento dell’ingresso all’interno del proprio spogliatoio. Si ritiene equo ridurre detta sanzione a quattro giornate di squalifica. Si ritiene parimenti equo ridurre ad €.400,00 l’ammenda a carico della società per il comportamento posto in essere dai propri tesserati a fine gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Nicola Damiano a quattro giornate effettive di gara e l’ammenda ad €. 400,00 a carico della società. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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