COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – PASSIGNANO DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 01.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 03.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASCELLA GABRIELE PER SEI GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SETTEVALLI PILA - PASSIGNANO DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 01.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 03.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASCELLA GABRIELE PER SEI GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società FCD Passignano, chiedendo la riduzione delle violazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il colpo al braccio infertogli dal calciatore Cascella Gabriele è stato involontario, in quanto quest’ultimo intendeva esclusivamente colpire il pallone che l’arbitro stesso teneva tra le mani. Il fatto posto in essere dal calciatore integra, pertanto, esclusivamente gli estremi del comportamento offensivo ed irriguardoso, e non anche la violenza nei confronti del direttore di gara. Ciò premesso, la Commissione ritiene di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cascella Gabriele. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cascella Gabriele a quattro giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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