• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 6 Maggio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – MESI 1 DI INIBIZIONE AL SIG. LUGARESI GIORGIO; – 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5120/560 PF 13-14/SP/BLP DEL 18.3.2014(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 6 Maggio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - MESI 1 DI INIBIZIONE AL SIG. LUGARESI GIORGIO; - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5120/560 PF 13-14/SP/BLP DEL 18.3.2014(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)
Il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Giorgio Lugaresi, Presidente della A.C. Cesena S.p.A. (di seguito anche Cesena), nonché la medesima società, all’uopo formulando i seguenti addebiti: quanto al primo, “per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 85, lett. b, paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale”. Deferiva, inoltre, la società del Cesena “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro – tempore”.
Il procedimento di primo grado proseguiva ed, all’esito del dibattimento, il giudice di prime cure, in accoglimento del deferimento, applicava al sigLugaresi Giorgio la sanzione di 1 (uno) mese di inibizione ed alla società del Cesena la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Avverso la suddetta decisione hanno interposto reclamo entrambi i soggetti sanzionati i quali lamentano che la decisione della Commissione disciplinare sarebbe erronea ed illegittima per le ragioni di seguito indicate. Segnatamente, deducono:
1) l’estraneità del sig. Giorgio Lugaresi rispetto ai fatti in addebito in quanto il dirigente preposto alle incombenze de quibus era il direttore generale, sig. Gabriele Valentini;
2) che il ritardo maturato rispetto alla scadenza prevista del 16 dicembre (e, dunque, di un solo giorno) sarebbe imputabile a causa di forza maggiore;
3) la società Cesena, il giorno 16 dicembre 2013 (termine di scadenza dei pagamenti),
avrebbe depositato una dichiarazione, a firma del direttore generale Valentini, con la quale si informava l’organo federale del conseguimento di un accordo di conciliazione, perfezionato alla presenza di un rappresentante sindacale, per la posticipazione del pagamento delle mensilità di settembre e ottobre 2013 entro il termine perentorio di venerdì 20 dicembre 2013. In ragione di ciò, dovrebbe ritenersi che, alla data del 16.12.2013, gli emolumenti de quibus non erano dovuti. Peraltro, il giorno successivo la reclamante comunicava al medesimo organo federale di aver provveduto ad effettuare tutti i pagamenti in argomento. Sulla scorta delle suddette premesse i ricorrenti hanno, dunque, concluso per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale resa pubblica con Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014 e, dunque, per l’annullamento delle sanzioni disciplinari applicate. All’udienza del 24.4.2014 i reclamanti illustravano i motivi di doglianza compendiati nell’atto di reclamo, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell’atto di ricorso. Il Procuratore Federale replicava chiedendo la conferma della decisione di prime cure. La Corte di Giustizia Federale, Prima Sezione, all’esito della discussione ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. Per quanto di più diretto interesse, viene in rilievo il disposto di cui all’articolo 85, lett. B), paragrafo VI), N.O.I.F. nella parte in cui, nel declinare gli adempimenti esigibili dalle società partecipanti al campionato di Serie B) fa carico alle stesse di “documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.” Orbene, nell’impostazione accusatoria, appare suscettivo di contestazione disciplinare, anche ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 10 comma 3 del C.G.S., il mancato adempimento dell’obbligo suddetto, entro il termine del 16 dicembre 2013, in riferimento agli emolumenti dovuti dalla società Cesena ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013. Lo stesso giudice di prime cure ha convalidato tale costrutto giuridico, rilevando la sussistenza, nel caso di specie, delle fattispecie di illecito in addebito. Di qui, l’applicazione delle sanzioni richiamate nella narrativa in fatto. Di contro, ritiene questa Corte che, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda qui scrutinata, debba essere revocata in dubbio la concreta predicabilità di una fattispecie di illecito. Ed, invero, a cagione delle circostanze di fatto di seguito esposte, e della chiara attitudine delle stesse ad integrare un’ipotesi di forza maggiore, non sembra residuare nella vicenda qui in rilievo un effettivo disvalore che consenta di qualificare come suscettiva di rimprovero la condotta serbata dalla società ricorrente. In particolare, a giudizio della Corte, la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore deve ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo e da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari ad un solo giorno, con cui la società ricorrente ha onorato i suoi impegni. Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi che, in data 11.12.2013, l’A.C. Cesena S.p.A. perfezionava un’operazione di factoring in base alla quale cedeva i propri crediti nei confronti della Lega alla società Vision s.r.l. che, a titolo di controprestazione, si impegnava a corrispondere la somma di € 3.285.714,00 nelle forme e con i tempi previsti dal predetto contratto di cessione. Segnatamente, tra gli adempimenti previsti a carico della Vision s.r.l. vi era anche quello di accreditare, entro il 16.12.2013, la somma di € 1.395.992,00 sul conto dedicato dell’A.C. Cesena S.p.A.. Tanto è puntualmente avvenuto mediante tempestiva sottoscrizione di un ordine di bonifico, ma Veneto Banca, istituto bancario presso il quale la società cessionaria era titolare della relativa provvista, non riusciva a perfezionare l’operazione entro la scadenza del 16 dicembre, sebbene a ciò espressamente tenuta. Di ciò vi è diretto riscontro nella stessa nota del predetto Istituto bancario del 28.3.2014, acquisita in atti, da cui si evince quanto segue “..In data 16 dicembre 2013, ci è pervenuto ordine di bonifico della somma di € 1.395.992,00, in favore dell’A.C. Cesena s.p.a., su conto corrente n. 20/01/05730, acceso da quest’ultima presso il Credito di Romagna, filiale di Cesena. Ci venne specificato che il bonifico doveva effettuarsi con urgenza e comunque da accreditarsi sul detto conto corrente dell’A.C. Cesena s.p.a. in giornata. Peraltro, la procedura Bi.Rel. che regola i pagamenti di importo rilevante, su base monetaria mediante il conto di gestione intrattenuto presso la banca d’Italia, prevede, con l’osservanza di precisi adempimenti e tempistiche, l’obbligo di accreditare il bonifico, per importi rilevanti disponibili, sul conto del beneficiario lo stesso giorno in cui è stato ordinato. Purtroppo, a causa di un ritardo nell’iter procedurale interno, attinenti al perfezionamento della linea di credito deliberata dai nostri organi competenti in data 4.12.2013, non siamo stati in grado di trasferire tempestivamente le somme richieste sul conto del Credito di Romagna intestato ad A.C. Cesena s.p.a., provvedendovi, tuttavia, la mattina del giorno successivo”. La stessa Co.Vi.Soc, nella segnalazione inoltrata alla Procura Federale, pur riscontrando il ritardo qui in contestazione, dava atto, per quanto di più diretto interesse che, in data 16 dicembre 2013, la società del Cesena aveva depositato una dichiarazione attestante il pagamento degli emolumenti in argomento rilevando altresì, sulla base delle risultanze dell’estratto conto bancario intestato a tale società, che i fondi necessari per il pagamento delle suddette spettanze erano stati accreditati il 17 dicembre 2013 e che i relativi bonifici erano stati eseguiti nella medesima data. Orbene, una serena disamina delle descritte risultanze istruttorie pone all’attenzione della Corte il fatto che la società ricorrente aveva programmato, in tempo utile, le operazioni volte ad assicurare la tempestiva cura delle incombenze prescritte dall’ordinamento federale. E nulla poteva far dubitare dell’adeguatezza del preordinato sforzo organizzativo così come del buon fine della suddetta operazione. L’improvvisa (ed imprevedibile) sopravvenienza dell’impedimento occorso a Veneto Banca, che peraltro ha espressamente riconosciuto la propria mancanza, non può che assurgere, dunque, a causa di forza maggiore con l’effetto di scriminare, di per sé, le condotte in contestazione. Ed, invero, occorre qui rimarcare che – come già sopra evidenziato - il suddetto impedimento è consistito in un ritardo nell’iter procedurale interno all’istituto bancario Veneto Banca, attinente al perfezionamento operativo della linea di credito già precedentemente deliberata. Non è, infatti, irrilevante sottolineare che l’apertura della linea di credito era stata deliberata dal predetto istituto ben prima della scadenza del 16.12.2013, e cioè in data 4.12.2013, laddove solo gli adempimenti consequenziali – sottratti alla sfera di signoria e di controllo della Vision S.r.l. ed a maggior ragione del Cesena – sono rimasti condizionati da fattori distorsivi interni a Veneto Banca. Viene, dunque, qui in rilievo la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal Cesena, che, pur facendo uso di ogni diligenza, non avrebbe, comunque, potuto adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rivelandosi la detta sopravvenienza oramai fatale per la verificazione dell'evento (id est il ritardo) qui in rilievo e che la predetta società, a quel punto, tenuto conto anche della rilevanza degli importi, non avrebbe più potuto impedire. Né vale obiettare che, in via meramente astratta, detta società avrebbe potuto governare in modo più diligente i propri impegni, dotandosi con congruo anticipo delle risorse necessarie per farvi fronte. Di contro, una serena analisi del contesto di riferimento consente di ritenere che la società ricorrente, avuto riguardo alle ordinarie dinamiche delle transazioni bancarie, si è mossa con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla disciplina di settore, procurandosi per tempo –mediante la descritta operazione di factoring e verificando l’affidabilità professionale dei propri interlocutori e la concreta fattibilità dell’intero programma finanziario - i crediti necessari per far fronte agli impegni previsti dall’ordinamento federale. Né può condurre a diversa soluzione la circostanza che la concreta disponibilità delle risorse necessarie per far fronte ai suddetti adempimenti risultava programmata proprio per il giorno (di scadenza del) 16.12.2013, giorno in cui la Vision S.r.l. avrebbe dovuto accreditare, con bonifico, la somma di € 1.395.992,00 sul conto dedicato dell’A.C. Cesena S.p.A.. Tale circostanza – che involge esclusivamente il distinto profilo della circolazione delle risorse finanziarie di cui il Cesena aveva preventivamente acquisito la disponibilità - ha assunto, infatti, una valenza neutra nell’economia complessiva della vicenda qui in rilievo, costituendo, d’altro canto, il perfezionamento delle operazioni di bonifico nella stessa giornata un’evenienza ordinaria sulla quale è ben possibile riporre un ragionevole affidamento (lo stesso istituto Veneto Banca riconosce l’enucleabilità alla stregua della normativa bancaria dell’obbligo di accreditare il bonifico, per importi rilevanti disponibili, sul conto del beneficiario lo stesso giorno in cui è stato ordinato). Deve, invece, ribadirsi che – come già sopra evidenziato – la causa impeditiva del perfezionarsi dell’accredito va individuata esclusivamente negli adempimenti attuativi della linea di credito, precedentemente deliberata il 4.12.2013, adempimenti non condotti a termine in tempo utile per ragioni sottratte alla previsione ed al controllo tanto della Vision S.r.l. che del Cesena. In definitiva, il comportamento della ricorrente può dirsi complessivamente conforme alle regole di prudenza e di attenzione nella misura suggerita dalle divisate circostanze del caso concreto, che lasciavano ragionevolmente presumere la sufficienza dello sforzo organizzativo posto in essere per onorare, alle scadenze previste, gli impegni in argomento. D’altro canto, ed ad ulteriore riprova di quanto fin qui detto, va rimarcato che il ritardo in contestazione è di un solo giorno. Tanto non refluisce evidentemente, di per sé, sull’astratta configurabilità della contestata omissione, a rigore ipotizzabile anche in siffatta evenienza, ma costituisce un elemento sintomatico (oltre che della volontà della società ricorrente di provvedere anche) della serietà e della congruità dei mezzi e delle procedure preventivamente avviati onde porre in essere, secondo la tempistica prevista, i comportamenti dovuti. A fronte delle descritte emergenze procedimentali rileva questa Corte che non possa essere mosso alla società del Cesena alcun rimprovero, dal momento che – avuto riguardo alle circostanze del caso concreto – può ritenersi che si sia diligentemente organizzata onde provvedere puntualmente alla cura degli adempimenti prescritti dall’ordinamento federale, trovandosi, suo malgrado, dinanzi ad una situazione oggettivamente imprevedibile ed inevitabile. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena) e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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2. RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – MESI 1 DI INIBIZIONE AL SIG. LUGARESI GIORGIO; – 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5120/560 PF 13-14/SP/BLP DEL 18.3.2014(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)"