F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2016 INFLITTA AL CALC. MARCELLI MORENO SEGUITO GARA REAL SENISE/CASTELLUCCIO DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 47 dell’11.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2016 INFLITTA AL CALC. MARCELLI MORENO SEGUITO GARA REAL SENISE/CASTELLUCCIO DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 47 dell’11.12.2013) La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata con Com. Uff. n. 47 dell’11.12.2013, in riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata (Com. Uff. n. 32 del 31.10.2013), infliggeva, al calciatore Marcelli Moreno, tesserato in favore della società A.S.D. Real Senise, la sanzione della squalifica fino al 31.8.2016 per aver, durante la gara Real Senise/Castelluccio disputata il 27.10.2013, rivolto offese e ingiurie, dopo la sua espulsione, nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare, con ulteriori minacce, tentava di colpirlo con un pugno sfiorandogli lo zigomo destro, mentre i compagni di squadra e gli avversari cercavano di placare gli animi. Successivamente, proseguendo nell’aggressione, afferrava con le mani il collo del D.G. stringendolo con forza, prima di essere allontanato dai compagni di squadra fuori dal campo, da dove reiterava le minacce e le ingiurie. Sanzione così determinata dalla rivestita qualifica di Capitano della squadra. Ricorre a questa Corte la società A.S.D. Real Senise. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Senise di Senise (Potenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it