F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.3.2014 INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.3.2014 INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)
La società A.D. Voluntas Calcio Spoleto in data 3.1.2014 ha presentato preannuncio di reclamo, con contestuale richiesta della trasmissione di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del giorno 30.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Schenardi Marco, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica fino al 19.3.2014 a seguito della gara Gualdo Casacastalda/Voluntas Spoleto del 22.12.2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone E. La Segreteria della Corte di Giustizia Federale, in data 8.1.2014, ha quindi provveduto a trasmettere alla società ricorrente la copia degli atti pervenuti da parte del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale. In data 15.1.2014, la società ricorrente ha fatto quindi pervenire presso la Segreteria della Corte i motivi del proprio reclamo. Il reclamo è tuttavia inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 37 e 38, comma 1, C.G.S., termini che l’art. 38, comma 6, stabilisce di natura perentoria. Infatti, secondo l’art. 37, comma 1, C.G.S. “il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare … Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. ... Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi …”. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, C.G.S. “la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. L’art. 38, comma 6, infine, stabilisce che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ebbene, poiché nel caso di specie la comunicazione di preannuncio del reclamo predisposta dalla società Voluntas Spoleto, recante la richiesta di copia degli atti, è pervenuta alla Segreteria della Corte in data 3.1.2014, e quindi trascorsi quattro giorni dal 30.12.2013, giorno della pubblicazione del Com. Uff. n. 70 contenente la decisione impugnata; poiché il termine di tre giorni stabilito dagli artt. 37 e 38 C.G.S. sopra richiamati costituisce termine perentorio ai sensi dell’art. 38, comma 6, C.G.S, il ricorso deve essere dichiarato pregiudizialmente inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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