F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA LATTE DOLCE CALCIO/N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA LATTE DOLCE CALCIO/N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013 Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013, ha inflitto alla reclamante, seguito gara Latte Dolce Calcio/N. Santa Maria delle Mole Marino disputata il 22.12.2013, le sanzioni: - della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al signor Scotto Pierluigi per avere, al termine della gara, protestato reiteratamente nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo espressione irriguardosa nei confronti di un A.A. e ignorando l’invito del Direttore di gara a desistere dalla condotta; - della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Delrio Ivan che, dopo essere stato espulso, rivolgeva in modo plateale espressione offensiva all’indirizzo di un A.A., alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a protestare nei confronti del medesimo Ufficiale di gara. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Latte Dolce Calcio ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.12.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.1.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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