F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. CIANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENERAZIONE FORMIA/REAL FORMIA DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO CALC. CIANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENERAZIONE FORMIA/REAL FORMIA DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2013)
Il Sig. Ciano Nicola, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale preso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Com. Uff. n. 120 del 20.12.2013 relativa alla gara tra Generazione Formia/Real Formia del 10.11.2013 con la quale veniva confermato il provvedimento di squalifica fino al 14.11.2016 adottato a suo carico dal Giudice Sportivo di Latina. La squalifica è stata comminata “poiché al termine della gara mentre l’Arbitro si dirigeva verso il proprio spogliatoio veniva avvicinato dal numero 8 della società Generazione Formia Ciano Nicola che lo ha colpito con violenza con un calcio nella parte bassa della schiena tanto da farlo cadere a terra e provocare un forte e persistente dolore durato per circa trenta minuti, tanto da costringere l’Arbitro a recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Formia dove gli è stata diagnosticata una forte contrattura ed escoriazioni alla parte colpita come risulta dal referto medico”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa il ricorrente ha affermato la totale assenza di volontà nel suo comportamento e l’inesattezza della ricostruzione degli eventi compiuta dal Direttore di gara. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 39 C.G.S. in quanto al riguardo si sono già pronunziati il Giudice Sportivo territorialmente competente e la Commissione Disciplinare Territoriale e dunque si tratterebbe di un terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ciano Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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