F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2.RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI GIULIANOVA1924/SAN SEVERO DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 9.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
2.RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI GIULIANOVA1924/SAN SEVERO DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 9.1.2014)
Con atto del 16.1.2014, la Società U.S.D. San Severo proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 9.1.2014 del predetto Dipartimento) con la quale era stato rigettato il reclamo, proposto dalla predetta Società avverso la omologazione del risultato dell’incontro di calcio A.S.D. Città di Giulianova 1924/U.S.D. San Severo, disputatosi in data 30.11.2013 e valido per il Campionato Nazionale Juniores – Girone “M”. Secondo l’assunto della Società ricorrente, il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente ritenuto che il calciatore della A.S.D. Città di Giulianova 1924, sig. Ciafardoni Angelo, aveva scontato la giornata di squalifica in occasione dell’incontro A.S.D. Città di Giulianova 1924/Ascoli Calcio 1898 S.p.A., trattandosi, invece, di un incontro, quest’ultimo, non valido per la classifica del Campionato Nazionale Juniores – Girone “M”, atteso che la squadra Ascoli Calcio 1898 S.p.A. risultava iscritta al predetto Campionato come squadra “fuori classifica”. Il ricorso in epigrafe è fondato. Al proposito, giova ricordare che, per come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, che l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha avuto modo di affrontare la problematica relativa all’interpretazione dell’art. 22, comma 4, C.G.S. nella decisione n. 12 del 2011; nella predetta decisione, l’Alta Corte ha ritenuto che, al fine di individuare le partite idonee a valere quale turno utile per il computo delle giornate di squalifica, “la stessa lettera della norma citata chiarisce che deve trattarsi di gare che hanno conseguito un risultato valido e non siano successivamente annullate”. Orbene: in detta decisione si è precisato che “per scontare la squalifica occorre che sussista un rischio sportivo, vale a dire che l’avversaria non sia una squadra fuori classifica” e che le condizioni previste dalla norma sopra riportata costituiscono “due requisiti […], uno positivo ed uno negativo, che devono entrambi sussistere”. In quel caso, le Società resistenti avevano ritenuto di poter far scontare la squalifica ad alcuni calciatori non schierandoli in una partita che, seppur ufficiale, risultava di per sé inidonea a conseguire un risultato utile, in quanto giocata con una squadra fuori classifica. In quel caso, pertanto, le gare in questione si presentavano de iure inidonee a valere ai fini della classifica, proprio perché giocate con una squadra fuori classifica. Risultava dunque assente qualunque “rischio sportivo” e con esso la prima condizione prevista dall’art. 22, comma 4, C.G.S.. La fattispecie, oggetto del presente ricorso, è perfettamente sovrapponibile a quella in ordine alla quale è stata pronunciata la decisione sopra richiamata, con conseguente obbligo, per questa Corte, di uniformarsi al pronunciamento dell’Alta Corte di Giustizia. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale accoglie il reclamo, come sopra proposto dalla Società U.S.D. San Severo, e, conseguentemente, irroga, a carico della Società A.S.D. Città di Giulianova 1924, la sanzione della perdita dell’incontro di calcio A.S.D. Città di Giulianova 1924/U.S.D. San Severo, disputatosi in data 30.11.2013 e valido per il Campionato Nazionale Juniores – Girone “M”, con il punteggio di 0-3. In considerazione del fatto che, per i motivi sopra esposti, il calciatore della Società A.S.D. Città di Giulianova 1924, sig. Ciafardoni Angelo, aveva partecipato in posizione irregolare già all’incontro di calcio Sulmona Calcio 1915/Città di Giulianova 1924, disputatosi in data 23.11.2013, questa Corte dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all’incontro di calcio Sulmona Calcio 1915/Città di Giulianova 1924, disputatosi in data 23.11.2013. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia) e conseguentemente irroga alla società Città di Giulianova la sanzione della perdita della gara di cui in epigrafe con il punteggio di 0-3. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza della gara Sulmona Calcio 1921/Città di
Giulianova 1924 del 23.11.2013. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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