F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014) La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 57 dell'11 febbraio 2014, con il quale, a seguito della gara Palermo/Padova dell'8 febbraio 2014, è stata inflitta al calciatore Mazzoni Luca. la seguente sanzione: - squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". La reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto la riduzione della sanzione comminata, sostenendo che dagli atti non risultava prova della percezione da parte del Direttore di Gara delle frasi a lui rivolte. La reclamante osserva, inoltre, che l'autore della frase non si era avveduto della presenza del collaboratore della Procura Federale nella concitazione del momento. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il rapporto del collaboratore della Procura Federale, considerando reiterate e gravemente ingiuriose le espressioni rivolte al Direttore di Gara, sia pure non udite da quest'ultimo e udite solo dal collaboratore della Procura Federale, ritiene congrua la sanzione come già inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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