F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA GENOA/UDINESE DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA GENOA/UDINESE DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)
Con reclamo d'urgenza ritualmente proposto il Genoa C.F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie “A” ha irrogato all'allenatore Sig. Gasperini Gian Piero, seguito gara Genoa/Udinese del 16.2.2014, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere, al 14° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato reiteratamente all'Arbitro epiteti ingiuriosi”. Con i motivi scritti la reclamante, pur non contestando la condotta posta in essere dal Sig. Gasperini così come refertata, ha eccepito che la sanzione irrogata in prime cure era da ritenersi eccessivamente afflittiva e sproporzionata, anche considerato che l'intenzione dell'allenatore era priva di intenti offensivi e/o ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di gara (rectius dell'arbitro). Ha, sul punto, rilevato che in una fase molto concitata della gara il medesimo si era, senza plateali manifestazioni di dissenso, limitato a contestare l'operato del direttore di gara ed in particolare la sua inadeguatezza tecnica in ordine alla concessione di un calcio di rigore. Richiamando precedenti decisioni della Giustizia Sportiva in fattispecie consimili, ha chiesto, previa riforma della decisione gravata, la commutazione della squalifica con una ammenda. Alla seduta del 21.2.2014, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale, previa illustrazione dei motivi scritti, ha concluso in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva, all'uopo, questa Corte che il Sig. Gasperini non si è rivolto, in effetti, direttamente nei confronti dell'arbitro in maniera ingiuriosa, ma ha comunque ripetutamente esclamato una locuzione (al medesimo rivolta) certamente inurbana e censurabile, sanzionabile disciplinarmente nei termini di cui al dispositivo in virtù dei disposti generali del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova infligge la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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