F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AGYEMAN BADU EMMANUEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
7. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AGYEMAN BADU EMMANUEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Agyeman Badu Emmanuel. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro di Coppa Italia Tim Cup, Fiorentina/Udinese disputato l’11.2.2014, il calciatore Agyeman Badu Emmanuel rivolgeva, al 47° del secondo tempo, dalla panchina, un’espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale. Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.2.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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