F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013) I rappresentanti della Procura Federale presenti presso l’impianto sportivo ove si svolgeva l’incontro Torino/Inter del 20.10.2013, segnalavano nel proprio referto, che nel corso della gara alcuni tifosi dell’Inter (circa 500 su un totale di circa 1.200) – che occupavano il settore ospiti – intonavano alcuni cori “…napoli colera… … vesuvio lavali col fuoco …” di tanto che lo speaker dello stadio effettuava un annuncio ricordando il divieto, pena le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, di effettuare cori di discriminazione razziale e/o territoriale. Nel referto i verbalizzanti specificavano che detti cori erano di particolare intensità ed erano distintamente da loro percepiti. Per completezza si evidenzia che analoga segnalazione i rappresentanti della Procura Federale avevano effettuato nel medesimo referto anche per dei cori intonati dai sostenitori della Società Torino. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 63 in data 21.10.2013) infliggeva la sanzione dell’obbligo della disputa di una gara senza spettatori nel settore dello stadio Meazza “secondo anello verde”. Al riguardo precisava che non era possibile individuare – stante l’assenza di precisi criteri normativi giocando l’Inter in trasferta – da quale settore provenissero i detti tifosi di tanto che si riteneva equo fare riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione. Nello stesso provvedimento alla stessa Società veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00. La Società Internazionale proponeva tempestivo ricorso affidato a diversi motivi (ed anche la Società Torino, analogamente sanzionata – con sospensione trattandosi di prima violazione - aveva già proposto impugnazione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo). In particolare, secondo la reclamante, le frasi riportate nel referto della Procura Federale non avrebbero alcuna connotazione offensiva (discriminatoria) di origine territoriale. Ancora i cori intonati contro i tifosi napoletani troverebbero una origine di protesta – tant’è che sarebbero stati intonati anche contro tifoserie di altre squadre di Serie A – nei confronti della nuova normativa, protesta coordinata tra sostenitori di diverse squadre. Prova ne sia che i cori delle due tifoserie si sovrapponevano confondendosi. Questa Corte, all’esito della riunione in data 8.11.2013, avendo già disposto istruttoria per l’analogo reclamo proposto dalla Società Torino, rinviava ogni decisione in attesa degli esiti degli accertamenti istruttori. In data 20.12.2013 la Procura Federale trasmetteva la propria relazione di indagine (supportata altresì dal supplemento istruttorio dei componenti presenti quel giorno allo stadio) in cui evidenziava che i cori riportati nel rapporto erano uditi dal collaboratore Burgio in maniera confusa in quanto, pur provenendo dal settore ove erano posizionati i tifosi dell’Inter, i cori stessi erano sovrapposti da quelli intonati dai sostenitori del Torino posizionati nella curva Maratona. La Procura Federale specificava che l’altro rappresentante, Dott. Milardi, aveva sentito i cori trovando si ad una distanza di circa 50/60 metri dal settore ospiti occupato dal tifosi dell’Inter. Detti cori erano uditi personalmente e potevano essere percepiti da gran parte dei tifosi della tribuna OVEST confinante con la curva PRIMAVERA. La Procura Federale evidenziava che anche il rappresentante dell’Ordine Pubblico concordava con le osservazioni dei rappresentanti della Procura stessa e che il CNIMS forniva la scansione temporale dell’effettuazione dei cori ed il loro contenuto specificando che detti cori erano uditi nel settore OVEST. La Società Internazionale depositava una memoria sostenendo che solo uno dei due rappresentanti della Procura Federale aveva udito i cori dei tifosi dell’Inter mentre l’altro non riusciva a comprendere alcunché e che lo stesso rappresentante che aveva udito i cori aveva specificato che gli stessi non sarebbero stati udibili oltre la tribuna OVEST (cosa ribadita dalla stessa relazione del CNIMS). Contestava comunque la natura e la misura della sanzione in quanto i responsabili dei cori sarebbero stati solo 500 quando il secondo anello verde attinto dalla sanzione conterrebbe circa 7.000 spettatori con una abnormità della portata afflittiva del provvedimento. Tutto ciò premesso ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato. Appare pacifico, secondo altresì i supplementi istruttori disposti, che i cori intonati dai circa 500 tifosi dell’Inter – presenti in trasferta allo stadio di Torino – erano più volte coperti da altri cori dei ben più numerosi tifosi del Torino (cfr. 4° cpv., pag. 3, relazione Procura Federale del 16.12.2013) e comunque non erano percepibili in tutto lo stadio ma la loro portata – così come chiaramente specificato nel supplemento istruttorio dal Dott. Milardi rappresentante della Procura e dal Funzionario di Polizia responsabile dell’Ordine Pubblico – era esclusivamente percepibile solo da gran parte dei tifosi della tribuna OVEST. In questo contesto si osserva che alla luce delle innovazioni normative (cfr. terzo comma art. 11 C.G.S.) appare necessaria la verifica in concreto della potenziale udibilità dei cori in tutto, o quasi, lo stadio quando, di contro, nella fattispecie concreta, come già sopra evidenziato, appare fortemente dubbio che detti cori potessero essere percepiti al di fuori degli occupanti di un solo settore (tribuna OVEST) dello stadio stesso. La percepibilità quindi limitatamente ad una sola area dell’impianto sportivo rende evidente che manca la dimensione del fenomeno che integra e fa conseguenzialmente scattare la sanzione; dovendosi pertanto disporre l’accoglimento dell’impugnazione della Società Internazionale, con doverosa restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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