F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al signor Montella Vincenzo. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Parma/Fiorentina disputato il 24.2.2014, il signor Montella, allenatore della società Fiorentina, mentre rientrava negli spogliatoi si rivolgeva a un Arbitro addizionale, indirizzato al Direttore di gara un’espressione insultante. Avverso tale provvedimento la società A.C.F. Fiorentina ha preannunziato, con richiesta di procedimento d’urgenza, reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.2.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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