F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. BERARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PARMA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. BERARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PARMA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014) Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Berardi Domenico, tesserato in favore dell’U.S. Sassuolo, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie “A”, gli ha irrogato, seguito gara Sassuolo/Parma del 2.3.2014, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 26° del II tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto, con il pallone non a distanza di gioco senza, però, provocare danni fisici”, con conseguente sua espulsione decretata dall'arbitro. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito che il suo gesto era stato del tutto involontario in quanto, nel pieno azione di una fase di gioco alla quale egli partecipava, aveva tenuto il braccio destro eccessivamente alto e siccome girato di schiena aveva colpito l'avversario al volto il quale, dopo essere caduto per terra, si era immediatamente rialzato proseguendo tranquillamente la gara. Osservava, pertanto, che non si era trattato di una violenta gomitata e si doleva, quindi, di una sanzione sproporzionata ed iniqua, con conseguente esclusione dal novero della fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., al più punibile con una giornata di squalifica. A supporto delle sue difese ha richiamato precedenti disciplinari in consimile materia. Ha concluso chiedendo, in via principale, la rideterminazione della squalifica in una sola giornata; in subordine, previa riqualificazione del gesto nella fattispecie di condotta scorretta o gravemente antisportiva l'applicazione della squalifica nella misura pari a due giornate di gara; in estremo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara, con commutazione della terza in sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia. Alla seduta del 14.3.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. – I Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto. Osserva questa Corte, non condividendo gli assunti del reclamante, che il gesto dal medesimo posto in essere rientra nella fattispecie regolata dall'art. 19, comma 4, lett. b), che prevede la squalifica per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori. Né hanno pregio le residue osservazioni difensive incentrate sull'assenza di conseguenze lesive, in concreto non verificatesi, di per se stesse evidentemente inidonee a determinare una derubricazione della condotta in addebito siccome contraddistinta, in sé, da un'intrinseca attitudine offensiva. Il comportamento tenuto dal calciatore – che riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione (sebbene attenuata) – appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che inducono a ritenere corretta la qualificazione di condotta violenta assegnata in prime cure e rendono, dunque, legittima la irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica disposta nel provvedimento oggetto di reclamo. Inequivoca, infatti, appare la refertazione dell'arbitro il quale ha precisato che il reclamante “colpiva volontariamente con una gomitata il volto dell'avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Refertazione che, ex art. 35, n. 1.1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Berardi Domenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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