F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONEAVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUGNOLO ANDREA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F. ED ART. 8, COMMA 9, C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2064/100 PF13-14/AM/MA DEL 4.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONEAVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUGNOLO ANDREA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F. ED ART. 8, COMMA 9, C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2064/100 PF13-14/AM/MA DEL 4.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013) Con atto, spedito in data 14.2.2014, la società ASD U. Fincantieri Monfalcone ha proposto ricorso avverso: - la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 22.6.2013 – Stagione Sportiva 2012/2013 con la quale è stato fatto obbligo alla medesima società di pagare, in favore dell’allenatore, sig. Marino Lombardo, la somma di € 6.050,00; - la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 nei confronti del sig. Brugnolo Andrea, nella qualità di Presidente della ASD U. Fincantieri Monfalcone; penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, nei confronti della predetta Società Il ricorso è manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni. Quanto alla richiesta di revocazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013, il ricorso (al di là delle perplessità in ordine alla regolarità della notifica dello stesso nei confronti della Procura Federale) si appalesa manifestamente inammissibile, atteso che i ricorrenti (che non hanno, come avrebbero invece potuto, proposto appello avverso la predetta decisione) non hanno formulato alcuna specifica censura nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, limitandosi ad affermare che “l’annullamento della decisione del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti ….. a sua volta rende palesemente ingiusta la decisione presa dalla Commissione Disciplinare Nazionale”; dal che discende un ulteriore profilo di inammissibilità del presente ricorso. Con riferimento, invece, alla richiesta di revocazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 22.6.2013 – Stagione Sportiva 2012/2013 - si rileva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 21.12.2009, l'art. 39 C.G.S. prevede che "Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti... ". In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono "la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”. Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata; non può neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"; questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale. La revocabilità delle decisioni arbitrali non può essere affermata neppure in via d'interpretazione. Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011). Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. U. Fincantieri Monfalcone di Monfalcone (Gorizia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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