F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3.RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. HERMES ROMAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL CALC. NOBILI ALESSANDRO SEGUITO GARA JUNIORES UNDER 19, CASTELVERDE CALCIO ARL/HERMES ROMA C.S. DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 31 del 12.12.2013 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Delegazione Provinciale Roma – Com. Uff. n. 35 del 9.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3.RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. HERMES ROMAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL CALC. NOBILI ALESSANDRO SEGUITO GARA JUNIORES UNDER 19, CASTELVERDE CALCIO ARL/HERMES ROMA C.S. DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma - Com. Uff. n. 31 del 12.12.2013 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Delegazione Provinciale Roma – Com. Uff. n. 35 del 9.1.2014) L’arbitro della gara Castelverde/Hernes Roma del 7.12.2013 (Sperimentale Juniores Under 19), segnalava nel proprio referto che, al termine dell’incontro, il calciatore della società Hermes Roma, Nobili Alessandro schierato con il numero 4.-già espulso al 46° del secondo tempo per averlo minacciato, gettando in terra la maglia dopo la notifica del provvedimento disciplinare- gli si avvicinava con tono aggressivo e mentre veniva allontanato dai compagni, sputava al suo indirizzo colpendolo al volto. Il Giudice Sportivo squalificava il Nobili sino al 31.12.2016. Proponeva impugnazione, con atto datato 13.12.2013, nell’interesse del giocatore la società Hernes Roma. Nell’impugnazione veniva evidenziato che “…..quanto alla squalifica del calciatore Nobili Alessandro fino al 31.12.2016, dopo aver sentito lo stesso e i compagni di gara preciso che il calciatore pur ammettendo di essersi rivolto più volte in maniera irriguardosa nei confronti dell’arbitro e pur ammettendo di aver gettato a terra la maglia, non ha però sputato in direzione arbitrale…..”. L’impugnazione si concludeva con la richiesta di revisione del giudizio in particolar modo con riferimento alla squalifica del calciatore Nobili che pur essendo “…..consapevole di aver dato sfogo irregolare al proprio nervosismo …..” era disperato per un periodo così lungo di squalifica che avrebbe significato appendere gli scarpini. La Commissione Disciplinare Territoriale (cfr. Com. Uff. 126/LND del 3.1.2014) rigettava il reclamo. Proponeva ricorso per revocazione e revisione la Società ed i genitori del Nobili nella rispettiva qualità di esercenti la potestà sul minore Alessandro Nobili. Con detto atto veniva rappresentato che il calciatore in data 19.02.2014 aveva ricevuto una nota del proprio compagno di squadra Andrea Fortuna il quale confessava di essere lui il responsabile dello sputo all’indirizzo dell’arbitro e che detto documento nuovo mai in precedenza disponibile, faceva emergere la sussistenza di un fatto ignorato durante le precedenti fasi di giudizio. Al riguardo detto fatto se conosciuto avrebbe portato a risultati diversi. Le circostanze attestate nella missiva del Forutna sarebbero del resto avvalorate dal fatto che il Nobili al momento dell’episodio dello sputo, in quanto già in precedenza espulso, si trovava negli spogliatoi e che l’arbitro data la concitazione e la somiglianza fra i due calciatori sarebbe incorso in errore. Si chiedeva altresì l’audizione di entrambi i calciatori ovvero ogni eventuale attività istruttoria ritenuta utile dalla Corte. Ritiene questa Corte che il reclamo è inammissibile. In primo luogo si evidenzia che la tesi degli impugnanti non trova alcun fondamento in alcun fatto nuovo suscettibile di apprezzamento, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., in quanto il primo ed il secondo Giudice hanno correttamente valutato le attestazioni dell’Ufficiale di gara nella loro chiara e puntuale identificazione del responsabile del gesto, non potendo trovare ingresso nel sistema dichiarazioni di parte che siano idonee a smentire l’attestazione dell’arbitro. Anche logicamente del resto vi è in atti la prova della insussistenza di qualsivoglia fatto nuovo, risultando anzi palesemente il contrario. Al riguardo basta leggere le motivazioni del reclamo datato 13.12.2013 in cui viene dato atto che sono stati sentiti sia il Nobili che tutti gli altri compagni, e che il Nobili ha solamente negato di aver sputato all’arbitro nemmeno formulandosi in quella sede una opzione, nonostante appunto fossero stati interpellati tutti i giocatori , che qualcun altro poteva essere responsabile del gesto. La ricostruzione di quanto attribuito al Nobili, non collide, poi, nemmeno con gli accadimenti in quanto il Nobili è stato si espulso, ma solo al 46° del secondo tempo, a partita quindi sostanzialmente finita, ben potendosi trovare ancora fuori degli spogliatoi, ed al momento dell’espulsione aveva minacciato l’arbitro di aspettarlo, appunto, fuori degli spogliatoi essendo quindi coerente proprio in un quadro logico di sviluppo della fattispecie che sia stato proprio il Nobili il responsabile dello sputo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Hermes Roma di Roma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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