F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSOCALC. DELVECCHIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 28.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 4.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSOCALC. DELVECCHIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 28.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 4.3.2014)
Il calciatore Delvecchio Gennaro della A.S. Bari ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n. 62 del 4 marzo 2014, con il quale, a seguito della gara Palermo/Bari del 1 marzo 2014, è stata inflitta al calciatore Delvecchio Gennaro la seguente sanzione: - squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto". Il reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto la riduzione della sanzione comminata, ritenendo di non meritare un trattamento così oneroso ed afflittivo. Difatti eccepisce che, dalla dinamica dell'episodio descritta nei rapporti di gara, il gesto era privo di qualunque intento violento o lesivo dell'altrui incolumità, anche in considerazione del fatto che il giocatore avversario non ha subito alcuna conseguenza fisica ed ha potuto riprendere il gioco. A sostegno di quanto affermato, il reclamante riporta alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia Federale per casi analoghi , nei quali la stessa Corte ha ritenuto di dovere mitigare i provvedimenti adottati quando non ricorrano i requisiti della condotta violenta. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto e sentito l'arbitro, considerando il fatto sì volontario, ma non di particolare intensità né definibile come violenza, rilevato che la condotta posta in essere sia comunque da qualificarsi come gravemente antisportiva, accoglie il ricorso e riduce la sanzione della squalifica comminata da 3 a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Delvecchio Gennaro e riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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