F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 11 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. MANFREDONIA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE ANTONIO SEGUITO GARA MANFREDONIA CALCIO/SAN SEVERO DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 11 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. MANFREDONIA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE ANTONIO SEGUITO GARA MANFREDONIA CALCIO/SAN SEVERO DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014) Con nota del 4.4.14, la società A.S.D. Manfredonia Calcio inoltrava preannuncio di reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.2.2014) con la quale era stata inflitta al calciatore, sig. Gentile Antonio, la sanzione della squalifica per 6 gare effettive di gioco. Con nota di questa Corte, datata 4.4.2014, si provvedeva a trasmettere, a mezzo e-mail, alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla Società A.S.D. Manfredonia Calcio in pari data. Con atto dell’8.4.2014, la società A.S.D. Manfredonia Calcio inoltrava reclamo motivato. Il reclamo in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Questa Corte ritiene che il comportamento, complessivamente tenuto dal calciatore, sig. Gentile Antonio, merita di essere sanzionato nei termini di cui alla decisione del Giudice Sportivo, attesa la condotta violenta tenuta ai danni di un avversario ed il comportamento gravemente irriguardoso assunto nei confronti del Direttore di Gara, dovendosi qualificare, come tale, sia l’applauso, accompagnato dall’espressione ironica di “Bravo!”, quanto il lancio del pallone all’indirizzo dell’Arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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