F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA ANTONIO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA ANTONIO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Gaeta Antonio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Gavorrano/Chieti disputato il 6.4.2014, il Gaeta, spintonava con forza un avversario a gioco fermo facendolo cadere a terra. Avverso tale provvedimento la società S.S. Chieti Calcio ha preannunziato, con richiesta di procedimento d’urgenza, reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.4.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.4.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti di Chieti, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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