F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014) 5. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014) 5. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014) Avverso la decisione di cui al Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014 della Commissione Disciplinare Nazionale, che irrogava la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 alla S.F. Aversa Normanna, a titolo di responsabilità diretta per l’operato del proprio Presidente, sig. Spezzaferri Giovanni, e della inibizione di mesi 4 al sig. Spezzaferri medesimo nella appena indicata qualità (in relazione all’addebito di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 44 N.O.I.F. per non avere osservato, nei confronti del calciatore tesserato Improda Antonio, gli obblighi derivanti dalle norme in tema di adempimenti per la tutela medico-sportiva), propongono ricorso, con atti separati ma dall’identico contenuto, sia la S.F. Aversa Normanna che il sig. Spezzaferri. Essi comunemente lamentano: - la assenza di responsabilità per quanto occorso, essendo gli incombenti in materia sanitaria demandati alla competenza esclusiva del medico sociale, secondo quanto stabilito dall’art. 44, comma 2°, delle N.O.I.F., il quale attribuisce al “medico sociale responsabile sanitario” la responsabilità della tutela della salute dei professionisti e l’assolvimento degli adempimenti sanitari relativi; - la non fondatezza, in ogni caso, dell’addebito ascritto, in quanto il mancato adempimento dell’obbligo della visita sanitaria -necessaria per l’ottenimento del certificato di idoneità alla pratica agonistica- era unicamente dipeso dal reiterato rifiuto dell’Improda di sottoporsi alla visita medesima, nonostante i solleciti e le diffide provenienti dalla società (e risultanti dai telegrammi allegati ai ricorsi). Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, attesa la segnalata identità della materia investita. Ritiene la Corte che le doglianze avanzate siano sprovviste di fondamento e che le impugnazioni debbano essere rigettate, salvo quanto si disporrà in ordine al regime sanzionatorio relativamente alla Società. Va invero condiviso, anzitutto, il rilievo già posto dalla Commissione di primo grado, secondo cui la attribuzione -ex art. 44, 2° comma, N.O.I.F.- della responsabilità della tutela della salute dei professionisti tesserati dalla Società in capo al medico sociale, non esclude affatto la concorrente responsabilità della Società medesima e di chi legalmente la rappresenta. Non può anzi sfuggire come proprio alla Società la norma (il medesimo art. 44 cit., con le integrazioni di previsioni di cui all’art. 43 N.O.I.F.) imponga, in primis, l’obbligo di provvedere a sottoporre -tra gli altri- i calciatori agli accertamenti sanitari di legge ai fini del riscontro della idoneità all’attività sportiva (accertamenti che avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società stessa e vanno ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività). D’altra parte, pure deve essere considerato che, comunque, anche a voler prescindere dalla previsione legale di un titolo “originario” di responsabilità della Società (che univocamente configura un obbligo diretto ed autonomo di attivarsi della stessa), il coinvolgimento della S.F. Aversa Normanna -e di chi legalmente la rappresentava- nel fatto occorso, e la correlativa responsabilità, comunque scaturirebbero dalla accertata omissione della doverosa attività di vigilanza sul rispetto, da parte del medico sociale, degli obblighi in tema di salute degli atleti tesserati cui ex lege era tenuto. Sembra corretto osservare che l’ordinamento sportivo, attesa la rilevanza primaria del bene in gioco (quello della salute), venga a delineare un duplice, concorrente, obbligo di avviare gli accertamenti sanitari in questione, gravandone sia la Società (quale prima garante e destinataria) sia il medico sociale; naturalmente permanendo sulla Società la titolarità del dovere di controllo sull’operato di quest’ultimo, con le consequenziali e necessarie iniziative del caso allorchè ne riscontri l’inerzia. Egualmente privo di pregio appare il secondo motivo di censura posto in ricorso. La normativa, per come si è già visto, prevede espressamente l’obbligo delle Società di “provvedere a sottoporre i calciatori…..agli accertamenti sanitari” (art. 44 N.O.I.F.), sicchè dalla S.F. Aversa Normanna proprio questo era legittimo attendersi che dovesse fare, ossia che eseguisse direttamente dette indagini mediche sul calciatore, e non che si limitasse a richiedere, come in effetti avviene in tutti e tre i telegrammi di sollecito spediti dalla Società all’Improda (e che vengono richiamati nei ricorsi ed ad essi allegati), “la consegna della certificazione medica di idoneità alla attività sportiva”. Un tale contegno della Società ricorrente (che -dunque- del tutto infondatamente dice in ricorso di “rifiuti” del calciatore di sottoporsi a visita medica) integra la piena elusione degli obblighi demandati (alle Società) dalla legge. A voler trascurare, a definitiva comprova della totale inaccoglibilità della doglianza in esame, che in realtà le tre comunicazioni telegrafiche appena citate risultano inviate dalla Società solo successivamente alla presentazione della denuncia da parte del genitore del calciatore Improda Antonio (per come emerge da un pur rapido controllo cronologico: denuncia del 1-4 ottobre 2012, telegrammi del 5.11.2012, 13.11.2012, 23.11.2012). Appare peraltro opportuno, per ragioni di equità, ridimensionare la sanzione irrogata alla Società ricorrente, che va ridotta a quella di € 4.000,00, confermandosi nel resto le decisioni impugnate. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5): - accoglie in parte il ricorso relativo all’ammenda inflitta alla Società S.F. Aversa Normanna rideterminandola in € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso del Sig. Spezzaferri Giovanni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it