F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/POGGIBONSI – TORNEO BERRETTI – DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/TB del 2.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/POGGIBONSI – TORNEO BERRETTI - DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131/TB del 2.4.2014) L’A.C. Prato S.p.A di Prato, in persona del suo legale rappresentante ha proposto reclamo avverso la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 a favore della società Poggibonsi, in relazione alla partita giocata tra i due sodalizi, in data 29 marzo 2014 nell’impianto sportivo “Il Neto”, indicato quale campo di gioco per le gare interne della medesima società relativamente al campionato nazionale “D. Berretti”. Gli atti depositati fanno rilevare che, prima della disputa della gara in epigrafe, la società U.S. Poggibonsi aveva presentato una richiesta all’arbitro per la verifica delle misure del terreno di gioco. Il Direttore di gara, accedendo alla richiesta, aveva appurato che le dimensioni del campo di gioco erano mt. 100x58, dopodiché le due squadre avevano disputato l’incontro. Il Giudice Sportivo, in virtù di quanto disposto dall’art. 29 C.G.S., ha giudicato ex officio sulla regolarità del campo di gioco, basandosi sulle risultanze del referto arbitrale e, reputandone la non conformità a norma, ha inflitto la punizione di cui all’art. 17 comma 1 dello stesso C.G.S.. Espone ora la reclamante che, sin dall’inizio del campionato che precede, giunto ormai alla sua conclusione, aveva indicato l’impianto “Il Neto”, di Settimello-Calenzano (Firenze) quale campo di gioco per le gare interne e che tale indicazione non aveva dato mai luogo ad obiezione da parte della Lega (cui era stato inviato il verbale di omologa) e che aveva ritenuto, evidentemente, idoneo il terreno di gioco e, più in generale, tutto l’impianto. Riprova ne sarebbe il Com. Uff. n. 22/TB del 15 ottobre 2013. La mancanza di ogni contestazione, poi, avrebbe consolidato nella società reclamante un vero e proprio affidamento, confidando anche nel fatto che sarebbe stato onere della Lega accertare l’effettiva idoneità dell’impianto. Ha concluso il suo gravame chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo e l’omologazione del risultato effettivo della gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale non ha partecipato alcun rappresentante della società reclamante. La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società A.C. Prato S.p.A., di Prato, ritiene che lo stesso non possa essere accolto. La reclamante, infatti, invoca l’affidamento asseritamente concretizzatosi, in buona fede, per effetto del Com. Uff. n. 22/TB con cui la Lega aveva preso atto, su istanza e indicazione della società, che il campo comunale “Il Neto” di Settimello-Calenzano era stato prescelto dalla società A.C. Prato quale terreno di gioco per le proprie gare interne del campionato “D. Berretti”, nulla eccependo al riguardo; conseguentemente, obietta che sarebbe stato onere della stessa Lega verificare semmai l’idoneità dell’impianto stesso prima di emettere il comunicato che precede. Ora, va detto che la lettura degli atti depositati non consente di convenire sul dedotto affidamento, in buona fede, della reclamante per i seguenti motivi. In primo luogo, sul questionario redatto per l’iscrizione al campionato “Dante Berretti”, è stampato a chiare lettere che allo stesso dev’essere allegato il verbale di omologazione rilasciato dai competenti enti federali con l’esplicita indicazione che le dimensioni minime dovevano essere di mt. 100x60. In disparte questo richiamo, da intendersi peraltro ridondante delle regole generali sicuramente note alla società, tra le “Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.”, che unitamente alle “Regole di Gioco” costituiscono parametro legale per la corretta disputa dei tornei, si dispone che i campi di gioco debbono essere “omologati” e stabilisce, per i vari campionati, le misure, le dotazioni, le attrezzature ecc. di ogni terreno di gioco idoneo a disputarvi le gare delle rispettive categorie. Cosicché si prevede, per i campionati della Lega Pro, che i terreni di gioco debbono avere le dimensioni di mt. 105x68, con deroghe, in caso di comprovate difficoltà dell’impianto, sino ad un minimo di mt. 100x60. La dimensione di un terreno di mt 100x58 (quale quello in esame) è invece idonea alla disputa, come prevede lo stesso testo, di partite di campionato della Lega Nazionale Dilettanti di 1^ Categoria o inferiore, non certamente della Lega Pro. Questa circostanza non può essere sfuggita alla reclamante allorché, come previsto, ha allegato al questionario il verbale di omologazione che reca, chiaramente, che l’idoneità del campo “Il Neto” è riferita, correttamente, alle sole gara di “Categoria Prima”. Sulla base di questa consapevolezza e in disparte il rilievo che la Lega Pro avrebbe potuto certo porre in risalto l’incongruenza – ma questo non rende esente da censura l’irregolarità della società reclamante -, non può sicuramente dirsi che in capo alla società A.C. Prato S.p.A. possa essersi consolidato un qualsivoglia affidamento. L’affidamento, come noto, si concretizza e si consolida allorquando vi sia una situazione di oggettiva differenza tra realtà e apparenza unita, nel soggetto, ad uno stato psicologico che può andare dall’ignoranza incolpevole all’assenza di mala fede. Ma questo non può ritenersi avvenuto nella fattispecie in quanto, anche a voler considerare il Com. Uff. n. 22/TB della Lega come potenzialmente idoneo a indurre in errore la società, non può privarsi di rilievo il fatto che il semplice confronto tra verbale di omologa e scheda di iscrizione al campionato mette in chiaro risalto la discrasia esistente tra dimensioni minime del terreno di gioco previste dalla normativa e quelle, invece, del campo scelto dalla reclamante per disputare le proprie gare interne. Non può dirsi, pertanto, che il comportamento della società sia stato improntato a ignoranza incolpevole, non superabile con la normale, doverosa diligenza. Non credibile appare, infatti, la tesi che un accorto dirigente non l’abbia potuta cogliere. E allora il dedotto affidamento – non giuridicamente sostenibile - potrebbe trovare una spiegazione umanamente logica (sperata tolleranza?, comprensiva discrezione? ecc…) ma che rimane confinata nel metagiuridico e, come tale, irrilevante in questa sede. La difformità tra la misura consentita e quella effettiva del campo di gioco è stata, pertanto, apprezzata dal Giudice Sportivo, che, a fronte della verifica dell’Ufficiale di Gara delle effettive dimensioni del terreno ha dovuto, d’ufficio, procedere alla constatazione che lo stesso non era a norma, con conseguente, negativa influenza sulla regolarità della partita e applicazione della sanzione di cui all’art. 17 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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