F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2.RICORSO A.S.D. PESCARA CALCIO 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
2.RICORSO A.S.D. PESCARA CALCIO 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)
Prima che avesse inizio la gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Martina/ Asti, fissata per le ore 18 del 12,4.14, in uno spiazzo nei pressi dell'impianto sportivo, alcuni sostenitori della società ospitante circondavano il pulmann della squadra astigiana e, dopo essere saliti a bordo, intimavano con minacce ai calciatori di perdere la partita che, per loro, non rivestiva interesse alcuno avendo già la certezza matematica di aver vinto il campionato. A causa dell'accaduto, dettagliatamente descritto nel rapporto del Commissario di Campo, la squadra, pur rispettando il temine e le prescrizioni dettate dall'art 54,2° comma N.O.I.F., si presentava sul terreno di gioco con notevole ritardo; la partita aveva comunque, secondo il referto arbitrale, normale svolgimento. Di avviso diverso l'A.S.D. Pescara Calcio a 5 si rivolgeva al competente Giudice Sportivo contestando la regolarità dell'incontro viziato a suo avviso dal ritardo con cui la gara aveva avuto inizio, ma l'organo adito, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014, dichiarava il ricorso inammissibile perchè tardivo rispetto ai termini stabiliti dal Com. Uff. n. 94/A F.I.G.C. del 9.12.2013, segnalando anche la carenza di legittimazione attiva della reclamante. Contro tale pronuncia ha sporto appello a questa Corte detto sodalizio il quale, definendosi ''terzo portatore di interessi indiretti'', ritiene che il denunciato consistente ritardo, dovuto all'azione intimidatrice di sostenitori locali, configuri una vera e propria ipotesi di illecito sportivo, per cui chiede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 17 C.G.S.. La decisione impugnata è, sotto ogni aspetto, ineccepibile per cui il ricorso va rigettato. Incontroversa essendo l'intempestività della presentazione, in prima istanza, del reclamo, intempestività in ordine alla quale l'appellante non ha ritenuto doversi soffermare e che comunque preclude l'accesso ad ogni altra questione, va, per puro desiderio di completezza, chiarito che la società Pescara, non ha alcun titolo ai sensi dell'art.33,2° comma C.G.S., per intervenire nella presente procedura sia perchè la stessa attiene non all'ipotesi contemplata dall'art.17 C.G.S., bensì a quella di cui all'art.14, sia perchè è errato parlare di '' ritardo nell'inizio della gara '' in quanto la società ospitata, come risulta dal referto dell'arbitro, rispettò cronologicamente e formalmente il dettato normativo portato dall'art.54 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pescara Calcio a 5 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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