F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MENTASTI GIUSEPPE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/ROMA TORRINO FUTSAL DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 15.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MENTASTI GIUSEPPE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/ROMA TORRINO FUTSAL DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 15.4.2014) Con decisione del 15 aprile 2014 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 squalificava per 2 gara il calciatore della S.S. Lazio Calcio a 5 Giuseppe Mentasti per comportamento offensivo nei confronti del pubblico nel corso della gara contro la società Roma Torrino Futsal. Il Giudice Sportivo fondava la propria decisione sul referto arbitrale da cui si evinceva che il calciatore dopo l’espulsione si rivolgeva il pubblico con frase scurrile e con gesto offensivo. Contro questa decisione ha proposto impugnazione la società di appartenenza del calciatore squalificato chiedendo una mitigazione della sanzione sotto il profilo che né l’espressione né il gesto in questione avrebbero avuto un intento offensivo ma semplicemente di bonaria derisione nei confronti del pubblico dal quale il calciatore era stato bonariamente preso in giro durante la gara. Ciò premesso, la Corte osserva che l’appello è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa. Ed invero è incontroverso che l’appellante abbia proferito la frase contestatagli ed effettuato il gesto indicato nel referto arbitrale. L’una e l’altra forma di condotta assumono di per sé ed obbiettivamente connotati di offensività riconducibili all’apposita previsione normativa. Nessun positivo apprezzamento può, pertanto, attribuirsi alla dedotta, e non provata, volontà scherzosa che avrebbe animato il calciatore. A questa stregua, è evidente che il giudice di primo grado ha fatto buon governo dei principi che regolano la fattispecie, esattamente determinando la sanzione da applicare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lazio Cacio a 5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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