F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 28 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLIITA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FINAL EIGHT COPPA ITALIA ARZIGNANO C5/INNOVA CARLISPORT DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 721 del 12.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 28 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLIITA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FINAL EIGHT COPPA ITALIA ARZIGNANO C5/INNOVA CARLISPORT DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 721 del 12.4.2014) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 721 del 12.4.2014, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 750,00 alla società A.S.D. Innova Carlisport. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro di FinalEight Coppa Italia Azignano C5/Innova Carlisport disputato il 12.4.2014, mentre gli arbitri facevano rientro negli spogliatoi, alcuni tesserati della società, non identificati, profferivano al loro indirizzo frasi offensive e irriguardose. Inoltre un sostenitore, della stessa società, avvicinava sulla tribuna l’osservatore arbitrale e un componente dell’organo tecnico rivolgendo loro frasi offensive e tenendo nella circostanza una condotta irriguardosa e minacciosa, ostacolando successivamente l’accesso ai predetti dirigenti arbitrali negli spogliatoi. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Innova Carlisport ha preannunziato, con richiesta di procedimento d’urgenza, reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.4.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Innova Carlisport di Ariccia (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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