F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 14 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PRATO RINALDO AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA PER 0-6; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; – OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 30.4.2015; – AMMENDA DI € 2.500,00; – SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 AL CALCIATORE GONZALES PENA JOSÈ LEONARDO, INFLITTE SEGUITO GARA PRATO RINALDO/L’ACQUEDOTTO C5 DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 14 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PRATO RINALDO AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA PER 0-6; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; - OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 30.4.2015; - AMMENDA DI € 2.500,00; - SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 AL CALCIATORE GONZALES PENA JOSÈ LEONARDO, INFLITTE SEGUITO GARA PRATO RINALDO/L’ACQUEDOTTO C5 DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014) La gara Prato Rinaldo/Acquedotto in corso il 26.4.2014 per i Playoff del Campionato di Serie B del Calcio a 5 veniva sospesa al 10'52'' del 1° tempo quando il calciatore del Prato Rinaldo, Pena Gonzales Josè Leonardo, espulso per doppia ammonizione, colpiva violentemente al volto, con una testata il 2° arbitro facendolo cadere per terra esanime ed in stato confusionale per cui, successivamente e nonostante il parere contrario del medico del sodalizio ospitante che cercava di minimizzare l'accaduto sostenendo che il gesto violento non aveva prodotto alcun danno fisico, veniva trasportato presso il locale nosocomio da dove, dopo essere stato trattenuto in osservazione per un giorno, veniva dimesso con una prognosi di gg.5. Il provvedimento di sospensione provocava una violenta reazione da parte di circa 50 sostenitori del Prato Rinaldo i quali, scavalcata la rete di recinzione tentavano, cercando di sfondare la porta di ingresso e gli infissi del bagno, di penetrare negli spogliatoi della terna, che ivi si era asserragliata, senza riuscirvi ma tuttavia colpendo con un calcio anche l'altro arbitro e con schiaffi il Commissario di Campo. Neppure l'intervento delle forze dell'ordine riusciva a ristabilire la calma,chè i facinorosi continuavano ad inveire contro gli ufficiali di gara con ingiurie, sputi e minacce. Per i fatti dianzi descritti, riferiti con dovizia di dettagli ed in maniera uniforme nelle relazioni dei due arbitri, della cronometrista e del Commissario di Campo, il Giudice Sportivo (Com. Uff. n.766 del 29.4.2014) infliggeva al Pena Gonzales Josè Leonardo la squalifica sino al 30.6.2018 ed alla società Prato Rinaldo la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 6 punti nella classifica del Campionato 2014/15, l'obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse fino al 30.4.2015 e l'ammenda di € 2.500,00. Tale pronuncia è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio perseguito il quale, sinteticamente sostenendo che la condotta del proprio calciatore fosse stata non voluta ma del tutto fortuita, che la descrizione degli eventi fosse stata drammatizzata ed ingigantita nei referti di gara, che essa società si fosse adoperata per contenerli e che comunque la partita non doveva essere sospesa perchè l'arbitro menomato poteva essere sostituito dal cronometrista, ha, in buona sostanza, chiesto una riduzione delle sanzioni comminategli. L'appello non ha fondamento e va respinto. Quanto avvenuto, di notevole ed inaccettabile gravità e di significativa inciviltà sportiva, risulta dalle particolareggiate descrizioni ricavabili dagli atti ufficiali, la cui notoria prevalenza probatoria appare, nella fattispecie ,rafforzata intagibilmente dalla perfetta corrispondenza fra le varie versioni; inaccettabile, pertanto si rivela ogni tentativo mirato a sminuirne l'attendibilità specialmente se operato, com'è stato fatto, con argomentazioni gratuite e generiche. La pluralità delle violazioni disciplinari - violenze fisiche contro i due arbitri ed il Commissario di Campo, sputi, minacce, ingiurie, invasione del campo di gioco, tentativo di accedere con evidente scopo di aggressione nello spogliatoio arbitrale, il protrarsi e la reiterazione di detti comportamenti, l'atteggiamento pressocché passivo della dirigenza locale preoccupata più di ridimensionare i fatti che di tutelare l'integrità fisica degli ufficiali di gara – giustificano ampiamente, anche sotto il profilo della congruità e proporzionalità, le sanzioni decise in prima istanza. Errata anche la tesi difensiva mirata a censurare la decisione di sospendere definitivamente la partita, tesi che, ove fosse stata seguita, avrebbe inevitabilmente invalidato la partita stessa privata numericamente di uno dei soggetti preposti alla sua direzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Prato Rinaldo di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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