LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196 del 20.05.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Agostino SPICUZZA/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196 del 20.05.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10)RICORSO DEL CALCIATORE Agostino SPICUZZA/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
Con Racc.A.R. in data 10/02/2014 il sig. Agostino SPICUZZA, proponeva ricorso a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA un
accordo economico prevedente il compenso lordo d €.13.000,00relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.
Precisando di aver percepito rate per €.11.555,52 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.444,48
Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegato l’avviso di ricevimento in originate della Raccomandata A.R. contenente il ricorso,inviata alla controparte. (cosi come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Agostino SPICUZZA nei confronti della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata
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