F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 14 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 21 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. RANUCCI ANGELO ANTONIO SEGUITO GARA GROSSETO/PRATO DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 29.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 14 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 21 Maggio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. RANUCCI ANGELO ANTONIO SEGUITO GARA GROSSETO/PRATO DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 148/DIV del 29.4.2014)
La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo all’avv. Angelo Antonio Ranucci, Amministratore Unico della società reclamante, inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società in ambito federale sino al 30 giugno 2014, “perché indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara assumeva comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro (r.A e proc. fed.)”. Nell’atto di gravame la reclamante si duole, da un lato, della errata valutazione della presenza del dirigente negli spogliatoi, definita dal giudicante come indebita, malgrado quanto previsto dalla circolare della Lega Pro del 24 gennaio 2014. Dall’altro, pur non contestando l’offensività delle espressioni addebitate, nega che possa essere validamente applicata l’aggravante della reiterazione. Reputa, infatti, la difesa che la dinamica della condotta offensiva non abbia avuto alcuna cesura temporale ma che si sia trattato di un unico episodio, per cui chiede che la sanzione venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l’avv. Giotti in rappresentanza della società e, personalmente, l’avv. Ranucci, il quale ha ammesso di aver offeso l’arbitro, dispiacendosene, ma ha chiesto che la sua sanzione venga ridotta in ragione della particolare situazione di tensione agonistica di fine campionato che lo aveva emotivamente coinvolto. La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., ritiene che lo stesso sia meritevole di parziale accoglimento. Il Direttore di gara, nel suo referto, ha riportato con precisione le modalità di svolgimento della condotta offensiva: nel rientrare nello spogliatoio, il dirigente lo aveva pesantemente apostrofato, definendolo un incapace; gli aveva aperto, in modo irridente, la porta dello spogliatoio e aveva usato, rivolto agli altri dirigenti presenti, più volte lo stesso appellativo offensivo invitando costoro a non colloquiare con l’Ufficiale di gara perché “inutile”. La stessa ricostruzione dei fatti è stata fornita dal rappresentante della Procura Federale. Non vi è dubbio che quanto riportato sia quello che effettivamente è avvenuto, non solo per il concorde referto dell’arbitro e del Procuratore Federale ma anche per stessa ammissione della difesa e, personalmente, dell’avv. Ranucci nel corso dell’odierna riunione. Ne consegue la conferma della sanzionabilità di una simile condotta. In merito al periodo di inibizione irrogato questa Corte, però, reputa che esso possa essere congruamente ridotto, fissandone il termine al 15 giugno 2014. Premesso che non può condividersi l’assunto difensivo sulla legittima presenza dell’Amministratore Unico negli spogliatoi, fondata sulla circolare della Lega Pro del 24 gennaio scorso, perché il dirigente apicale può stare nello spogliatoio solo per i convenevoli di saluto e non può sostarvi, prolungatamente, per ingiuriare chicchessia, va detto che, effettivamente, non vi è stata un’oggettiva reiterazione nell’azione offensiva. Né, del pari, può accedersi alla tesi che la sanzione sarebbe stata aggravata in virtù di una sorta di reiterazione nella condotta lesiva. A valutazione di questa Corte, una ponderata lettura dei referti in atti consente di apprezzare che, in disparte tutto il disvalore per comportamenti di tal genere, mai giustificati o giustificabili da qualsiasi “trance” sportiva, l’avv. Ranucci ha offeso il direttore di gara in un unico contesto, senza alcuna interruzione e successiva ripresa del suo agire lesivo della dignità del direttore di gara. L’evento appare, pertanto, riconducibile ad un unico atto, ancorché dispiegatosi su più momenti lesivi, non classificabile tra le ipotesi di reiterazione ma, semmai, in quella della continuazione. Ad onor del vero, il Giudice di prime cure non ha mai contestato la reiterazione – come supposto dalla difesa – ma ha semplicemente fatto uso dell’avverbio di modo “reiteratamente” per indicare che l’avv. Ranucci aveva offeso l’arbitro in maniera ripetuta in un breve arco di tempo. Alla luce di questa considerazione e valutata, però, positivamente l’ammissione di colpa del dirigente e le sue scuse per una condotta da lui stesso riprovata, ai sensi dell’art. 16 C.G.S., la Corte giudica come congrua una riduzione della inibizione inflitta in primo grado all’avv. Angelo Antonio Ranucci, fissandone il termine finale al 15 giugno 2014. In questo senso e con questi limiti il ricorso dev’essere parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Ranucci Angelo Antonio a tutto il 15.6.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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